Cassazione Penale, Sentenza n. 26032/2023 del 16/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato le istanze di affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 Ord. pen.) e di semilibertà (art. 50 Ord. pen.) nonché ha dichiarato inammissibile la richiesta di detenzione domiciliare. Denuncia tre censure: (1) vizio di motivazione sul rifiuto delle misure alternative, sostenendo che l'attività di volontariato indicata sarebbe difficilmente conciliabile con l'attività lavorativa e che gli orari segnalati per la semilibertà non sarebbero incompatibili; (2) errata interpretazione dell'art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen. rilevando che la pena residua effettiva (1 anno, 10 mesi, 28 giorni) sarebbe sotto il limite legislativo per la detenzione domiciliare e quindi la misura sarebbe concedibile; (3) violazione di norme sulla trattazione dei dati (artt. 9, 10 legge 121/1981 e connessi): si contesta l'uso di dati non aggiornati provenienti dal CED del Ministero dell'Interno, in particolare annotazioni su procedimenti pendenti che sarebbero invece stati definiti con assoluzioni irrevocabili.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. In motivazione la Corte: (i) ritiene il primo motivo inammissibile per genericità, rilevando che il Tribunale ha fondato il rigetto su molteplici e autonome ragioni (relazione negativa dell'UEPE, assenza di resipiscenza, storicità e gravità dei fatti, informative di polizia e misure cautelari e di prevenzione, contatti con soggetti riconducibili alla cosca Muto), dunque la critica limitata a una sola delle ragioni è insufficiente; (ii) definisce il secondo motivo manifestamente infondato e non specifico, osservando che la valutazione negativa non si fonda solo sulla durata della pena residua ma sulla mancanza di revisione critica del condannato e su fatti successivi che evidenziano rischio di recidiva; (iii) considera il terzo motivo non provato e non autosufficiente: l'assunto di inesattezza dei dati del CED non è documentato e non viene dimostrata la rilevanza decisiva di eventuali annotazioni travisate rispetto al complessivo giudizio motivato del Tribunale.
Norme richiamate
art. 47 Ordinamento penitenziario
Disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale; la Corte conferma che la concessione richiede valutazione prognostica sulla personalità e sulla resipiscenza del condannato, fondata anche su relazioni UEPE e precedenti/ informative di polizia
art. 50 Ordinamento penitenziario
Disciplina la semilibertà; la valutazione della sua compatibilità richiede esame complessivo della personalità e delle concrete condizioni di reinserimento
art. 47-ter, comma 1-bis, Ordinamento penitenziario
Riguarda criteri per la detenzione domiciliare; la Corte segnala che il superamento della soglia numerica della pena residua non è l'unico elemento decisivo: rileva importanza della valutazione sulla pericolosità e sulla mancata resipiscenza
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Riferimento all'ordine di esecuzione con sospensione dalla Procura generale; la decisione ha riguardato l'esecuzione della pena residua indicata nell'ordine
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limita e disciplina il contenuto del ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi generici o devoluti in modo non consentito in sede di legittimità
art. 9, comma 2 e art. 10, comma 2, legge n. 121/1981 (come sostituiti)
Norme su trattamento dei dati e informative di polizia; la Corte richiede prova documentale per contestare l'accuratezza di dati CED e valuta la rilevanza di tali dati rispetto al giudizio complessivo
art. 11, comma 3, d.P.R. n. 15/2018
Norma connessa a gestione dati amministrativi; la Corte rammenta limiti e doveri nella valutazione dei dati informativi ma richiede che l'attacco sia documentato
art. 191 cod. proc. pen.
Norma processuale penale citata in relazione all'uso di informazioni/attività istruttoria; la Corte conferma che le contestazioni sui dati devono essere provate
art. 644 cod. pen.
Norma del codice penale (usura) relativa ai fatti per cui il ricorrente è stato condannato; la gravità del reato è considerata elemento ai fini della valutazione del pericolo di recidiva
art. 7 legge n. 203/1991
Circostanza aggravante richiamata nel procedimento di merito; la Corte osserva che l'aggravante è stata esclusa nei fatti considerati
Massime di principio
- La concessione di misure alternative alla detenzione è una valutazione prognostica ampia e discrezionale: il giudice deve motivare tenendo conto di relazioni UEPE, precedenti, informative di polizia e comportamento successivo al reato
- Un ricorso per cassazione è inammissibile se generico: criticare solo una delle ragioni autonome poste a fondamento della decisione non è sufficiente quando la decisione si basa su molteplici rationes decidendi
- La durata della pena residua non è l'unico criterio decisivo per l'ammissione alla detenzione domiciliare o ad altre misure: va considerata la complessiva valutazione del rischio di recidiva e della resipiscenza
- La contestazione di inesattezze nei dati del CED o nelle informative di polizia richiede prova documentale; l'assenza di documentazione rende la censura non autosufficiente
- Per aumentare le possibilità di successo in casi analoghi occorre dimostrare concretamente la resipiscenza (revisione critica del fatto), fornire programmi di reinserimento realizzabili e, se si contesta documentazione ufficiale, produrre la prova dell'errore e mostrare la sua incidenza decisiva sulla decisione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 25999/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26001/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26003/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26004/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26005/2023 del 16/06/2023
- Sentenza penale · 16 giu 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 26007/2023 del 16/06/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →