Cassazione Penale, Ordinanza n. 04111/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre avverso la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha ridotto la pena per i reati contestati. Con il primo motivo lamenta il rigetto, ritenuto immotivato, della richiesta di concordato ex art. 599-bis c.p.p.; la Corte di appello avrebbe respinto la richiesta di sostituzione della pena con una pena sostitutiva da eseguirsi all'estero e, successivamente, avrebbe ritenuto tardiva la richiesta formulata in udienza di scontare la pena in Italia presso una comunità, in assenza di un programma predisposto dall'UEPE. Con il secondo motivo deduce l'errata valutazione della collaborazione prestata e il mancato riconoscimento dell'attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998, sostenendo di avere reso una confessione rilevante. Con il terzo motivo contesta l'applicazione e la motivazione sulle aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter del medesimo articolo, ma la Corte rileva che tale censura non era stata devoluta in appello.
La decisione
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso. In particolare ritiene il primo motivo manifestamente infondato perché la Corte di appello aveva motivato il rigetto della richiesta di concordato; il secondo motivo è giudicato generico e aspecifico, poiché la collaborazione dell'imputato era stata valutata come mera ricapitolazione di dati già noti agli investigatori e priva di effettiva utilità decisiva; il terzo motivo è inammissibile perché introduce per la prima volta in cassazione questioni non devolute al giudice di appello. Conseguentemente il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La richiesta di concordato deve essere valutata dal giudice di appello; la motivazione del rigetto può desumersi anche dal verbale d'udienza e dalla verifica della tardività o dell'inammissibilità della proposta formulata in concreto.
art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 286/1998
L'attenuante speciale richiede una collaborazione effettiva e utile alle investigazioni; non basta una confessione che si risolva in una ricapitolazione di elementi già noti agli inquirenti.
art. 12, commi 3-bis e 3-ter, d.lgs. 286/1998
Le aggravanti non possono essere esaminate in cassazione se la relativa questione non è stata devoluta al giudice di appello.
art. 620 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La censura di cassazione sul diniego del concordato in appello è inammissibile se la decisione impugnata risulta sorretta da una motivazione non apparente, ricostruibile anche dal verbale di udienza e dalle ragioni di tardività o incompatibilità della richiesta.
- L'attenuante speciale per la collaborazione dell'imputato nei reati in materia di immigrazione presuppone un contributo concreto e apprezzabile alle indagini; la mera confessione o la semplice conferma di dati già acquisiti non sono sufficienti.
- In sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, mai devolute al giudice di appello: il ricorso per cassazione non può colmare omissioni difensive pregresse su punti che il giudice di merito non ha esaminato proprio perché non investiti dalla impugnazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta gli oneri accessori previsti dalla legge, incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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