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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13410/2026 del 13/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 12/11/2025 che ha rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo disposto il 23/09/2025 su due terreni a Gioia Tauro nel procedimento contro Antonio e Gioacchino Piromalli (indagati per 512-bis e 416-bis c.p.). Denunciano violazione degli artt. 125 e 321 c.p.p. e dell'art. 512-bis c.p., e mancata/insufficiente motivazione circa il fumus del reato di trasferimento fraudolento di valori: sostengono che il Tribunale non ha confrontato le argomentazioni difensive depositate nel riesame, non ha valutato la natura fittizia delle intestazioni né la riconducibilità delle risorse usate per l'acquisto ai fratelli Piromalli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili rilevando che le censure attengono in realtà al merito e a valutazioni di fatto già svolte e adeguatamente motivate dal Tribunale. La Corte ha richiamato il limite di ammissibilità del ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro preventivo (ammissibile solo per violazione di legge) e la giurisprudenza sul difetto di motivazione, osservando che il Tribunale non si è limitato a un mero rinvio ma ha esaminato e respinto le doglianze difensive con motivazione puntuale e coerente. Il Tribunale aveva valorizzato elementi di prova (conversazioni intercettate e dichiarazioni testimoniali, in particolare di Giuseppe Piromalli e di Maria Martino) ritenuti indicativi di interposizione fittizia e di utilizzo dei ricorrenti come prestanome per occultare la titolarità reale dei terreni. Perciò la Corte ha escluso la violazione di legge o la carenza assoluta di motivazione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 18/03/2026.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Rilevato dalla Corte come parametro richiamato nella discussione sull'ammissibilità del ricorso: il giudizio di legittimità è limitato a violazioni di legge per le ordinanze in materia di sequestro preventivo.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Richiamato nella denuncia di vizio di motivazione; la Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità quando le doglianze attengono al merito e non a vizi di diritto.

  • art. 512-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sulla fattispecie di trasferimento fraudolento di valori: è il reato per cui si è ritenuto sussistere il fumus commissi delicti, sulla base degli indizi relativi all'interposizione e agli schemi di intestazione fittizia.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione di tipo mafioso, richiamata nel contesto delle indagini: ha contribuito alla valutazione del contesto criminoso e alla lettura degli elementi indiziari che giustificavano il sequestro preventivo.

Massime di principio

  • Avverso ordinanze di sequestro preventivo il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge: non è il mezzo per una nuova valutazione del merito o per chiedere la riconsiderazione di motivazioni plausibili rese dal giudice di merito.
  • Il difetto di motivazione integra violazione di legge soltanto se l'apparato argomentativo manca del tutto o è privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza; motivazioni articolate e collegate alle emergenze investigative sono sufficienti.
  • Quando il giudice di merito collega e integra la motivazione del provvedimento impugnato con quella dell'ordinanza originaria (provvedimento genetico), si realizza un tessuto argomentativo unitario che riduce la possibilità di sindacato in sede di legittimità.
  • Per contestare efficacemente un sequestro cautelare basato su intestazioni apparenti/interposizione, la difesa deve mirare a dimostrare errori di diritto o l'assenza totale di elementi indiziari, non limitarsi a contestazioni ricostruttive o alternative dei fatti.
  • Le dichiarazioni delle parti/intercettazioni e il complessivo compendio indiziario possono legittimare misure reali se consentono di ricostruire schemi di intestazione fittizia e finalità elusive; la difesa deve contrapporre elementi probatori specifici per confutare tale quadro.
  • Presentare ricorsi manifestamente inammissibili o fondati su mere rivalutazioni di merito può comportare condanne alle spese e, se ravvisata colpa, sanzioni pecuniarie a favore della Cassa delle ammende.

Testo integrale

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