Cassazione Penale, Sentenza n. 21340/2023 del 18/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che, in sede di rinvio da precedente annullamento, aveva dichiarato il ricorrente responsabile di due episodi di minaccia aggravata (art. 612 comma 2 c.p.), contestando l'uso di arma impropria e applicando la continuazione. Il ricorrente deduceva tre motivi: (1) vizio di competenza e violazione del diritto al doppio grado di merito sostenendo che la sentenza del Tribunale di Aosta fosse predibattimentale e quindi inappellabile (art. 469 c.p.p.), con conseguente incompetenza della Corte d'appello di Torino per il rinvio; (2) erronea valutazione della sussistenza della minaccia aggravata, perché la condotta non avrebbe avuto efficacia intimidatoria (si richiamava la reazione difensiva e la differenza di età/fisicità fra le parti); (3) errata applicazione dell'art. 62 n.6 c.p. e omessa motivazione sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante per il risarcimento del danno (il ricorrente aveva risarcito 1.000 euro e la parte offesa si era detta soddisfatta).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nel suo complesso. Ha confermato che la sentenza di proscioglimento del Tribunale di Aosta era decisione "dibattimentale" (non predibattimentale) e dunque correttamente rinviata alla Corte d'appello di Torino; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché comportava una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimità; ha dichiarato il terzo motivo infondato per inammissibilità della censura relativa alle attenuanti non richieste espressamente nelle conclusioni in appello (il giudice non è tenuto a motivare su attenuanti non sollecitate). Conseguentemente il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna accessoria disposta in appello, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di euro 3.420,00 a favore della parte civile, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 612, comma 2, cod. pen.
Norma che punisce la minaccia aggravata; applicata dalla Corte d'appello per valutare la minaccia resa da CARACCIOLO, ritenuta sussistente sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e dei testimoni
art. 162-ter, cod. pen.
Prevista estinzione del reato per condotta riparatoria: il Tribunale di Aosta aveva ritenuto operativa tale causa di estinzione in primo grado, ma la Corte di cassazione in precedente pronuncia (n. 10390/2019) aveva escluso la sua operatività qualora sussista l'aggravante che rende il reato procedibile d'ufficio
art. 62, comma 1, n. 6), cod. pen.
Circostanza attenuante relativa alla riparazione del danno; il giudice di merito ha valutato il risarcimento ai fini del trattamento sanzionatorio, ma la Corte di cassazione ha ritenuto che la mancata attribuzione dell'attenuante non sia censurabile in cassazione se non sollecitata nelle conclusioni
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Norma sull'aumento della pena per effetto della continuazione: la Corte d'appello ha aumentato la multa nella misura prevista, ritenendo sussistente la continuazione fra i due episodi
art. 469, art. 484, art. 531, art. 623, art. 569 comma 4, cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate in relazione alla distinzione tra sentenza predibattimentale e dibattimentale, competenza e rimedi: la Corte ha seguito la giurisprudenza di legittimità che delimita quando una sentenza di proscioglimento sia appellabile e quale sia il giudice competente in caso di annullamento con rinvio
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod.
Norma che consente la trasmissione scritta della requisitoria in sede di emergenza sanitaria: utilizzata per la conclusione scritta del Procuratore Generale
Massime di principio
- La qualificazione di una sentenza di proscioglimento come "predibattimentale" o "dibattimentale" è determinante per stabilire la possibilità di appello e la competenza in caso di annullamento: le decisioni rese in pubblica udienza dopo la costituzione delle parti rientrano nel modello dibattimentale e sono appellabili
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione in fatto delle prove (non si può rimettere in discussione la valutazione della credibilità dei testimoni o l'efficacia intimidatoria delle parole) salvo vizi di motivazione evidenti e denunciabili ai sensi di legge
- La mancata applicazione da parte del giudice delle circostanze attenuanti non può essere censurata in Cassazione per violazione di legge se l'interessato non ha sollecitato esplicitamente il loro riconoscimento nelle conclusioni nel giudizio di appello (o non le ha richieste, quando prima condannato in appello, con conclusioni subordinate in primo grado)
- Il riconoscimento del risarcimento del danno può influenzare il trattamento sanzionatorio (anche in termini di equivalenza o di diminuzione della pena), ma la sua valutazione rileva come fatto di merito che il giudice effettua e rispetto al quale la parte deve porre specifica richiesta per poter poi censurare omissioni in sede di legittimità
- Quando la Corte di cassazione ha già indicato un criterio interpretativo (Sezioni Unite o pronuncia di legittimità), i giudici di merito e le parti devono attenersi a tale orientamento; tentativi di rimettere in discussione questioni già risolte dalla giurisprudenza di legittimità sono generalmente non accolti
- In caso di rinvio disposto dopo annullamento, va verificata la correttezza del giudice competente seguendo le regole processuali e la qualificazione formale della sentenza impugnata; le eccezioni di incompetenza devono essere tempestivamente dedotte e motivate
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