Cassazione Penale, Sentenza n. 30303/2024 del 23/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del diniego della sostituzione della pena detentiva inflitta per il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p. e art. 61, n. 11). Si deducono: omissione di valutazione della memoria difensiva del 03/11/2023; reformatio in peius della valutazione dell'ammontare sottratto (la Corte avrebbe fatto riferimento a 60.000 euro invece dei 28.000 contestati); contraddittorietà nel ritenere assente resipiscenza pur avendo il ricorrente restituito 7.000 euro; illogicità nel ritenere la pena sostitutiva inidonea a prevenire il pericolo di commissione di altri reati nonostante fosse stata concessa la sospensione condizionale della pena; e, con quarto motivo, vizio nella statuizione sulle spese processuali sostenendo che non sussisteva titolo per una condanna alle spese nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi ritenendoli fondati. Ha ricordato l'applicazione, come più favorevole, della disciplina anteriore alla riforma delle pene sostitutive (d.lgs. 10/10/2022, n.150) e che la valutazione sulla sostituzione deve rispettare i criteri dell'art. 133 c.p. (modalità del fatto, personalità del condannato, condizioni di vita). Ha censurato la sentenza impugnata per omissioni e contraddizioni (valutazione di un importo non contestato, mancato rilievo della sospensione condizionale e della restituzione quale indice di resipiscenza) e per un esercizio non adeguato del potere discrezionale. Il quarto motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Messina.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma del reato contestato (appropriazione indebita). La Corte tiene conto della quantificazione dell'illecito come elemento da valutare ai fini della gravità del fatto.
art. 61, n. 11 cod. pen.
Circostanza aggravante richiamata nel capo di imputazione; la Corte deve valutare correttamente le circostanze effettivamente contestate senza estendere l'accertamento a importi o elementi non imputati.
art. 58 legge 24 novembre 1981 n. 689
Disciplina delle sanzioni/pene sostitutive: la Corte ha rilevato che, nella fattispecie, trova applicazione la disciplina anteriore alla riforma del 2022 (più favorevole), e che la concessione della sospensione condizionale della pena è elemento rilevante nella valutazione sulla idoneità delle pene sostitutive.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e per la valutazione dell'idoneità delle pene sostitutive (modalità del fatto, personalità del condannato, condizioni di vita). La Corte ha richiamato l'obbligo di motivare la valutazione discrezionale secondo questi criteri.
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Riforma che ha introdotto modifiche sulle pene sostitutive (tra cui l'incompatibilità tra sospensione condizionale e sostituzione): la Corte ha precisato che, per i fatti in esame, si applica la disciplina anteriore se più favorevole.
Cass. Sez. 2, n. 21459 del 07/03/2019 (Diouf, Rv. 276064)
Giurisprudenza di riferimento: è illogico concedere la sospensione condizionale e contemporaneamente rifiutare la sostituzione invocando l'esigenza di efficacia afflittiva senza valutare i criteri di art. 133 c.p.
Massime di principio
- Applicare la disciplina normativa vigente al momento dei fatti e, se più favorevole, quella anteriore alle riforme successive.
- Nelle richieste di sostituzione di pene detentive brevi il giudice deve motivare la decisione rispetto ai criteri dell'art. 133 c.p.: modalità del fatto, personalità del condannato e condizioni di vita, non limitandosi a considerazioni generiche sulla gravità.
- Non è consentito operare una reformatio in peius sottraendo elementi non contestati in capo all'imputato (es. considerare un importo maggiore di quello del capo di imputazione).
- La restituzione della somma e l'attribuzione della sospensione condizionale della pena sono elementi rilevanti e favorevoli che vanno valutati come indici di resipiscenza e prognosi favorevole di rieducazione.
- Le statuizioni sulle spese processuali richiedono un titolo giuridico preciso; in caso di giudizio di rinvio promosso dal Procuratore Generale e mancanza di nuova condanna, la condanna alle spese può risultare non giustificata e va valutata con attenzione.
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