Ordinanza n. 57/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: DASPO del Questore di Cremona, della durata di cinque anni, emesso il 3 novembre 2025 e notificato il 4 novembre 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il DASPO adottato dal Questore di Cremona ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera b), della l. 401/1989. Il provvedimento era fondato sulla ritenuta condotta del destinatario, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva a episodi di violenza, minaccia o intimidazione idonei a porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative dell'ordine pubblico in occasione dell'incontro calcistico Cremonese-Parma del 21 settembre 2025. Il testo dell'ordinanza non specifica gli ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. La questione relativa alla sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del DASPO è stata riservata alla fase di merito.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto del periculum in mora, ritenendo che il pregiudizio lamentato non raggiungesse la soglia di gravità e irreparabilità richiesta dall'art. 55 c.p.a. Il Collegio ha rilevato che le manifestazioni sportive e i luoghi cui si riferiva il divieto erano individuati con sufficiente precisione: il provvedimento indicava la tipologia e le discipline sportive interessate e collegava i luoghi, sotto il profilo temporale e strumentale, alle manifestazioni vietate. Inoltre, il DASPO faceva salvi comprovati motivi che giustificassero la presenza o il transito occasionale, tra cui esigenze connesse a presidi di emergenza, pronto soccorso, abitazione, famiglia, studio e lavoro. Secondo il TAR, un'interpretazione del divieto secondo ragionevolezza e buona fede ne consentiva il rispetto senza particolari difficoltà. La valutazione sulla riconducibilità della condotta del ricorrente ai presupposti sostanziali del DASPO è stata rinviata al giudizio di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, lettera b), l. 401/1989
condotta evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o da creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive
La verifica della sussistenza dei presupposti sostanziali per l'adozione del DASPO è stata riservata alla fase di merito.
art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare richiede un pregiudizio di gravità e irreparabilità; nel caso concreto il requisito del periculum in mora è stato ritenuto insussistente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La norma è stata richiamata quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La sospensione cautelare di un DASPO richiede la dimostrazione di un pregiudizio dotato dei caratteri di gravità e irreparabilità previsti dall'art. 55 c.p.a.; la mera limitazione della possibilità di partecipare a manifestazioni sportive non è sufficiente quando il divieto individui con sufficiente precisione le manifestazioni e i luoghi interessati.
- Un DASPO non determina necessariamente un periculum in mora non altrimenti scongiurabile quando il provvedimento salva espressamente la presenza o il transito occasionale nei luoghi vietati per comprovate esigenze di emergenza, salute, abitazione, famiglia, studio o lavoro.
- Nella valutazione cautelare, la portata di un divieto amministrativo deve essere interpretata secondo ragionevolezza e buona fede, valorizzando le clausole che consentono la presenza nei luoghi interessati per esigenze comprovate.
- Il giudice può respingere la domanda cautelare per difetto del periculum in mora senza anticipare la decisione sulla sussistenza dei presupposti sostanziali del DASPO, riservando tale verifica alla fase di merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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