Cassazione Penale, Sentenza n. 5640/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. per presunto errore di fatto/errore percettivo della Corte di Cassazione: si censura che la Suprema Corte non abbia esaminato compiutamente le doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonché la mancata valutazione della documentazione difensiva e delle condizioni familiari e del percorso intramurario dell'imputata
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il rimedio ex art. 625-bis sia applicabile solo per veri "errori percettivi" (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non per valutazioni di merito o giudizi giuridici sulle circostanze attenuanti. Ha inoltre valutato che la Corte d'appello e la Corte di legittimità avevano adeguatamente motivato il diniego delle attenuanti generiche, rilevando la persistente spregiudicatezza e protervia del dolo e la gravità e modalità dei reati. Perciò il presunto errore era, in realtà, una valutazione di merito/giuridica non sindacabile con il rimedio straordinario. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente un ricorso straordinario per errore di fatto nella sentenza della Corte di Cassazione, ma il vizio deve consistere in un errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) che abbia inciso sulla formazione della decisione; non copre valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma procedurale richiamata per l'enunciazione del motivo nel ricorso; utilizzata per la formulazione del motivo di ricorso secondo forma richiesta
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna alle spese processuali e l'irrogazione di una somma alla cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
Corte Cost. 13/06/2000, n. 186
Giurisprudenza costituzionale richiamata in relazione alla ponderazione dei profili di colpa ai fini della condanna al pagamento in favore della cassa delle ammende
Massime di principio
- Il rimedio straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è ammesso solo per errori di fatto di tipo percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti giudiziari) e non per divergenze sulla valutazione del merito o interpretazioni giuridiche.
- Le valutazioni sulla sussistenza o meno delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio rappresentano, di norma, questioni di merito non sindacabili con il ricorso per errore di fatto alla Corte di Cassazione.
- Per ottenere l'apertura del rimedio straordinario è necessario dimostrare in modo specifico e puntuale che la Suprema Corte ha realmente frainteso o omesso di considerare atti o documenti per un evidente vizio percettivo, non semplicemente che non condivide la valutazione di merito.
- Se il ricorso è manifestamente inammissibile e contiene profili di colpa nella sua formulazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto è importante valutare attentamente la sussistenza del presunto errore percettivo prima di proporre il rimedio.
- In sede difensiva conviene specificare esattamente quale passaggio testuale degli atti sia stato frainteso o omesso e fornire riferimenti precisi (pagine, documenti) che dimostrino l'errore di percezione, evitando argomentazioni generiche su divergenze di valutazione
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