Sentenza del 02/03/2018 n. 462 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Diniego rimborso credito IVA.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il diniego era fondato sulla mancanza di ricavi o di operazioni attive nei primi anni di attività, ritenuta indicativa dell'assenza di un'effettiva attività imprenditoriale. La decisione afferma invece che tale mancanza, di per sé, non impedisce la detrazione o il rimborso dell'IVA, quando gli acquisti riguardano beni e servizi destinati all'attività d'impresa e funzionali alla realizzazione di future operazioni imponibili.
La decisione
Il diniego del rimborso non è giustificato dalla sola assenza di ricavi nei primi anni. Le spese di investimento sostenute per avviare l'impresa rientrano nell'attività economica anche prima dell'esecuzione delle prime operazioni attive, purché siano effettivamente collegate al progetto imprenditoriale e a future operazioni imponibili. Il contribuente risulta quindi vittorioso sul principio affermato, fermo restando l'accertamento concreto dell'inerenza e dell'effettiva destinazione degli acquisti.
Norme richiamate
Disciplina IVA sulla detrazione e sul rimborso dell'imposta
La detrazione dell'IVA sugli acquisti non presuppone necessariamente che siano già stati conseguiti ricavi o compiute operazioni attive; è sufficiente che gli acquisti siano inerenti all'attività economica e destinati a operazioni imponibili, anche future.
Massime di principio
- La mera assenza di ricavi o di operazioni attive nella fase iniziale di un'impresa non dimostra, da sola, che l'attività sia inesistente o non effettiva.
- Le spese preparatorie e gli investimenti sostenuti prima dell'avvio delle vendite possono dare diritto alla detrazione dell'IVA se sono oggettivamente collegati all'attività imprenditoriale.
- Il collegamento con future operazioni imponibili deve essere concreto e documentabile attraverso il progetto d'impresa, la natura degli acquisti, i contratti, le autorizzazioni e gli altri elementi disponibili.
- L'Amministrazione finanziaria può contestare l'IVA quando manchino l'inerenza, l'effettiva destinazione aziendale degli acquisti o un reale intento imprenditoriale, ma non può fondare il diniego esclusivamente sulla temporanea assenza di ricavi.
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