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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24438/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce dall’importazione, nel 2004, di veicoli fuoristrada classificati dalla società importatrice in una sottovoce doganale soggetta a dazio, poi versato. Dopo una successiva pronuncia della Corte di giustizia dell’Unione europea che aveva reso corretta una diversa classificazione doganale esente da dazio, la società chiese il rimborso di quanto indebitamente pagato, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Ottenuto in primo grado un dispositivo che ordinava il rimborso "come richiesto", la società promosse giudizio di ottemperanza lamentando che l’amministrazione aveva corrisposto solo parte delle somme e contestando la mancata corresponsione piena di interessi e rivalutazione. L’Agenzia ricorse per cassazione con cinque motivi: 1) violazione del giudicato e dell’art. 70 d.lgs. 546/1992, sostenendo che interessi e rivalutazione non fossero stati riconosciuti dalla sentenza da eseguire e che mancasse appello incidentale sul punto; 2) eccesso di potere del giudice dell’ottemperanza, per avere liquidato crediti non statuiti; 3) erronea applicazione dell’art. 116 CDU e dell’art. 241 CDC, sostenendo che gli interessi dovessero decorrere dalla decisione che accorda il rimborso e non dal pagamento originario; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, con riferimento alla rivalutazione monetaria; 5) violazione dell’art. 1224 c.c. e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la rivalutazione non fosse automatica e richiedesse prova del danno.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto inammissibili e comunque infondati i motivi relativi al giudicato e ai poteri del giudice dell’ottemperanza, interpretando il comando della sentenza esecutiva, alla luce del testo dispositivo e della domanda originaria, come comprensivo anche di interessi e rivalutazione. Ha poi respinto il terzo motivo, affermando che, nei rimborsi di dazi riscossi sulla base di disposizioni dell’Unione successivamente dichiarate invalide, il diritto unionale impone la restituzione integrale del pregiudizio da indisponibilità del denaro e gli interessi decorrono dal pagamento indebito, senza applicare né l’art. 241 CDC né l’art. 116 CDU, perché concernenti fattispecie diverse. Infine ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i motivi sulla motivazione e sulla rivalutazione, osservando che, una volta correttamente interpretato il giudicato in senso comprensivo delle somme accessorie, la CTR non doveva svolgere ulteriori argomentazioni e poteva limitarsi a constatare l’inadempimento residuo. Ne segue la conferma della sentenza di ottemperanza favorevole alla società contribuente.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato per il limite del giudicato sostanziale, che impedisce di attribuire diritti nuovi ma consente di chiarire il significato del comando già contenuto nella sentenza da eseguire.

  • art. 324 c.p.c.

    Invocato insieme all’art. 2909 c.c. per sostenere la copertura del giudicato; la Corte ne ribadisce la portata preclusiva nei limiti dell’oggetto deciso.

  • art. 70 d.lgs. 546/1992

    Norma che disciplina il giudizio di ottemperanza tributaria; il giudice può precisare il contenuto del comando definitivo, senza modificarlo né attribuire diritti nuovi.

  • art. 241 Regolamento (CEE) n. 2913/92 (Codice doganale comunitario)

    Ritenuto non applicabile alla fattispecie concreta, perché disciplina ipotesi diverse da quella del rimborso di dazi riscossi in base a norme unionali successivamente dichiarate invalide.

  • art. 116 Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell'Unione)

    Pur in rapporto di continuità con l’art. 241 CDC, è escluso dalla Corte quale disciplina della fattispecie, poiché anch’esso riguarda un diverso meccanismo di rimborso; non regola il diritto agli interessi nei rimborsi da indebita riscossione unionale.

  • art. 93 D.P.R. n. 43/1973

    Richiamato dalla CTR come base nazionale del diritto agli interessi sui rimborsi doganali; la Corte valorizza invece il fondamento unionale del diritto agli interessi nel caso di indebito derivante da norme UE invalide.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per lamentare motivazione mancante o apparente; la Corte esclude il vizio perché, una volta accertato il significato del giudicato, la motivazione della CTR era sufficiente.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per negare l’automatismo della rivalutazione; la censura è respinta alla luce dell’interpretazione del giudicato e del contenuto della domanda eseguita.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato per sostenere l’onere probatorio sul danno da rivalutazione; la Corte non ne fa applicazione autonoma, ritenendo assorbente il diverso problema del contenuto del giudicato e dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza tributaria il giudice può interpretare il dispositivo della sentenza da eseguire alla luce della domanda originaria e della motivazione, per precisarne la portata effettiva, purché non attribuisca diritti nuovi o ulteriori rispetto a quelli già riconosciuti.
  • Se il dispositivo della sentenza di merito ordina il rimborso "come richiesto" e la domanda introduttiva includeva espressamente anche interessi e rivalutazione, tali accessori possono ritenersi compresi nel giudicato e sono azionabili in ottemperanza.
  • Nei casi di rimborso di tributi o dazi riscossi in applicazione di norme dell’Unione successivamente dichiarate invalide, il diritto al pagamento degli interessi deriva direttamente dal diritto unionale come espressione del principio di ripetizione dell’indebito e mira a compensare l’indisponibilità della somma versata.
  • In tale ipotesi gli interessi decorrono, in linea di principio, dalla data del pagamento indebito, poiché il prelievo era sin dall’origine non dovuto; non si applicano automaticamente le discipline doganali speciali previste per ipotesi diverse di rimborso o sgravio.
  • Quando la Corte ritiene corretta l’interpretazione del giudicato che include accessori già richiesti, non è necessaria una motivazione ulteriore o analitica sulla spettanza degli stessi, essendo sufficiente constatare l’inadempimento residuo dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiTributiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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