Cassazione Penale, Sentenza n. 21564/2024 del 30/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 29/01/2024 con cui il GIP ha revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta in sede di opposizione a decreto penale per il reato di cui all'art. 186, comma 2 lett. c) d.lgs. 285/1992. La ricorrente deduce: (i) violazione dell'art. 464-octies, comma 2, c.p.p. e degli artt. 127, 170 e 180 c.p.p. per mancata fissazione di un'udienza specifica e mancato preavviso di almeno dieci giorni, con conseguente lesione del diritto di difesa (art. 24 Cost.); (ii) insussistenza dei presupposti per la revoca ai sensi dell'art. 168-quater c.p. perché la ridotta esecuzione delle ore di lavoro di pubblica utilità sarebbe dovuta a problemi di lavoro e di salute e non a grave o reiterata violazione o rifiuto della prestazione.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul piano procedurale, il giudice ritiene che la revoca sia stata adottata in udienza in cui le parti erano informate del contenuto della relazione dell'U.E.P.E. e hanno potuto interloquire, per cui non è stata violata la norma sull'udienza prevista dall'art. 464-octies c.p.p. Sul piano sostanziale, il GIP ha motivato la revoca mostrando che la ricorrente aveva effettuato solo 24,5 delle 144 ore previste, non aveva versato 50 euro per il fondo vittime della strada e non si era presentata a una giornata formativa: circostanze ritenute idonee a configurare grave e reiterata violazione e rifiuto della prestazione. Pertanto la valutazione discrezionale del giudice è stata ritenuta adeguatamente motivata e non censurabile. Conseguentemente la ricorrente è condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 464-octies cod. proc. pen.
La norma consente la revoca anche d'ufficio ma impone che la revoca sia preceduta da udienza fissata ex art. 127 c.p.p. con avviso alle parti; tuttavia l'udienza in cui viene verificato l'esito della messa alla prova può adempiere a tale requisito se le parti sono state poste in condizione di conoscenza e di contraddittorio rispetto alla relazione.
art. 127 cod. proc. pen.
comma 2 (termine di preavviso per l'udienza)
Stabilisce le modalità di fissazione dell'udienza camerale e l'obbligo di dare avviso alle parti; il giudice deve garantire il contraddittorio, ma l'adempimento può considerarsi rispettato se le parti sono effettivamente informate e possono intervenire.
art. 168-quater cod. pen.
Indica i presupposti di revoca della messa alla prova: grave e reiterata violazione del programma o delle prescrizioni, rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità, o commissione di nuovo delitto; la loro verifica è rimessa a valutazione del giudice entro ambito discrezionale e richiede motivazione.
art. 24 Cost.
Tutela il diritto di difesa; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che il diritto di difesa non sia stato leso perché alle parti è stata data la possibilità di conoscere la relazione e di interloquire in udienza.
artt. 170 e 180 cod. proc. pen.
Norme sulla nullità degli atti processuali e sulla forma degli atti: la ricorrente aveva prospettato la nullità dell'ordinanza per violazione di forma, ma il giudice ha ritenuto tali censure infondate alla luce dell'effettiva possibilità di contraddittorio.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile: applicata per infliggere alla ricorrente l'obbligo di versare €3.000,00.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000
Richiamata per i principi sulla responsabilità in ordine alle conseguenze delle impugnazioni infondate; utilizzata per motivare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La revoca della messa alla prova richiede un'udienza con possibilità di contraddittorio: tuttavia l'udienza di verifica può essere idonea a soddisfare il requisito formale se le parti sono state effettivamente informate della relazione e hanno potuto intervenire.
- Il giudice ha un margine discrezionale nella valutazione dei presupposti di revoca (art. 168-quater c.p.), ma deve motivare l'ordinanza in modo chiaro e confrontarsi con gli elementi oggettivi (es. rapporto U.E.P.E., ore effettivamente svolte, inadempimenti).
- Per opporre con successo la mancata revoca, la difesa deve documentare in modo specifico e probatorio le ragioni ostative alla revoca (problemi di salute, lavoro, giustificazioni concrete per le ore mancanti), non limitandosi a deduzioni generiche sulla buona fede.
- La mancata osservanza di obblighi materiali della messa alla prova (gravi, reiterati o rifiuto della prestazione di lavoro di pubblica utilità) è idonea a giustificare la revoca anche quando il numero di ore effettivamente svolte è significativamente inferiore a quello previsto.
- Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di inammissibilità e sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) se il ricorso è manifestamente infondato.
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