Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23421/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. La difesa ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità), sostenendo che la disposizione, così come novellata dal d.lgs. 150/2022, possa applicarsi anche a fatti commessi anteriormente; ha inoltre invocato elementi successivi alla commissione del reato (restituzione dei mobili, intestazione delle utenze, pagamento di canone/bollettini) e prospettato errori di valutazione circa lo stato soggettivo (art. 50 o art. 47 cod. pen.) e la possibilità di considerare un pagamento come indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c.; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 175 cod. pen. per il diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.

La decisione

La Corte di Cassazione, con decisione del 22/04/2026, ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato perché il reato di occupazione abusiva ha natura permanente e, finché la permanenza non è cessata, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis). I giudici di merito hanno accertato che l'occupazione, oggetto di contestazione già nota nel 2019, non era cessata al momento della sentenza; le condotte successive (intestazione utenze, pagamenti, restituzione di mobili) non sono state ritenute idonee a dimostrare la cessazione della permanenza né a integrare elementi sufficienti per escludere il carattere permanen te del reato o a configurare stato di necessità/errore putativo. (2) Il secondo motivo è infondato: il diniego della non menzione è stato adeguatamente motivato sulla base della natura perdurante della violazione, della durata pluriennale e dell'assenza di condotte di riparazione o di risipiscenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello, nell'ambito della discrezionalità ex artt. 132 e 133 cod. pen., fosse sufficiente. Conseguenze: il rigetto del ricorso, conferma della condanna (pena di mesi 8 di reclusione ed euro 80 di multa con sospensione condizionale già concessa in sede di merito) e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; la Corte interpreta che, trattandosi di reato permanente, l'applicazione della causa è preclusa fintanto che la permanenza non sia cessata

  • art. 50 cod. pen.

    Richiamato dalla difesa per ipotizzare un errore su un fatto tali da escludere il dolo; la Corte non ha ritenuto sussistente tale stato putativo idoneo ad escludere la responsabilità

  • art. 47 cod. pen.

    Richiamato in alternativa dall difesa (errore di diritto o fatto), non ritenuto applicabile o idoneo a giustificare l'occupazione nel caso concreto

  • art. 1591 cod. civ.

    Invocato dalla difesa come possibile base per qualificare pagamenti come indennità risarcitorie; la Corte non ha ritenuto che i pagamenti/utenze costituissero riparazione tale da far cessare la natura delittuosa della condotta

  • artt. 133 e 175 cod. pen.

    Riguardano la non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che il diniego sia adeguatamente motivato con riferimento agli elementi valutabili dall'art. 133 e nell'ambito della discrezionalità del giudice

  • art. 132 cod. pen.

    Disciplina la misura della pena e il potere discrezionale del giudice nella valutazione degli elementi per la concessione di benefici; richiamata per giustificare la valutazione discrezionale dei giudici di merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le conseguenze economiche del rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali

Massime di principio

  • I reati di natura permanente (es. occupazione abusiva) precludono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. finché la condotta non sia effettivamente cessata: la mera presenza di atti formali (intestazione utenze, pagamenti) non è automaticamente prova della cessazione.
  • Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità o benefici connessi alla tenuità del fatto, è necessario dimostrare la concreta e documentabile cessazione della permanenza illecita; altrimenti la giurisprudenza tende a escludere la causa per la perdurante compressione del bene giuridico.
  • La concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) non implica automaticamente la concessione di altri (es. non menzione); se un beneficio è negato mentre un altro è concesso, il giudice di merito deve motivare perché gli elementi favorevoli a un beneficio non sono ritenuti sufficienti per l'altro, o indicare elementi negativi nuovi o prevalenti.
  • Le argomentazioni difensive basate su pagamenti o intestazioni di utenze devono essere corroborate da elementi che provino la volontà di regolarizzare la situazione e, soprattutto, la cessazione dell'occupazione; altrimenti restano insufficienti a travolgere la qualificazione penale.
  • In sede di cassazione la valutazione della discrezionalità del giudice di merito (sulla misura della pena e sui benefici) è sindacabile solo nei limiti della motivazione: ove quest'ultima dia conto delle ragioni della decisione, il controllo di legittimità tende a dichiarare il ricorso infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.