Cassazione Penale, Sentenza n. 23421/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la conferma in appello della condanna per occupazione abusiva di immobile destinato a edilizia residenziale pubblica. La difesa ha dedotto: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità), sostenendo che la disposizione, così come novellata dal d.lgs. 150/2022, possa applicarsi anche a fatti commessi anteriormente; ha inoltre invocato elementi successivi alla commissione del reato (restituzione dei mobili, intestazione delle utenze, pagamento di canone/bollettini) e prospettato errori di valutazione circa lo stato soggettivo (art. 50 o art. 47 cod. pen.) e la possibilità di considerare un pagamento come indennità ai sensi dell'art. 1591 c.c.; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 175 cod. pen. per il diniego del beneficio della non menzione nel certificato del casellario giudiziale.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 22/04/2026, ha rigettato il ricorso. Motivi principali: (1) il primo motivo è manifestamente infondato perché il reato di occupazione abusiva ha natura permanente e, finché la permanenza non è cessata, è preclusa l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis). I giudici di merito hanno accertato che l'occupazione, oggetto di contestazione già nota nel 2019, non era cessata al momento della sentenza; le condotte successive (intestazione utenze, pagamenti, restituzione di mobili) non sono state ritenute idonee a dimostrare la cessazione della permanenza né a integrare elementi sufficienti per escludere il carattere permanen te del reato o a configurare stato di necessità/errore putativo. (2) Il secondo motivo è infondato: il diniego della non menzione è stato adeguatamente motivato sulla base della natura perdurante della violazione, della durata pluriennale e dell'assenza di condotte di riparazione o di risipiscenza; la Corte ha ritenuto che la motivazione dell'appello, nell'ambito della discrezionalità ex artt. 132 e 133 cod. pen., fosse sufficiente. Conseguenze: il rigetto del ricorso, conferma della condanna (pena di mesi 8 di reclusione ed euro 80 di multa con sospensione condizionale già concessa in sede di merito) e condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali (ex art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; la Corte interpreta che, trattandosi di reato permanente, l'applicazione della causa è preclusa fintanto che la permanenza non sia cessata
art. 50 cod. pen.
Richiamato dalla difesa per ipotizzare un errore su un fatto tali da escludere il dolo; la Corte non ha ritenuto sussistente tale stato putativo idoneo ad escludere la responsabilità
art. 47 cod. pen.
Richiamato in alternativa dall difesa (errore di diritto o fatto), non ritenuto applicabile o idoneo a giustificare l'occupazione nel caso concreto
art. 1591 cod. civ.
Invocato dalla difesa come possibile base per qualificare pagamenti come indennità risarcitorie; la Corte non ha ritenuto che i pagamenti/utenze costituissero riparazione tale da far cessare la natura delittuosa della condotta
artt. 133 e 175 cod. pen.
Riguardano la non menzione della condanna; la Corte ha ritenuto che il diniego sia adeguatamente motivato con riferimento agli elementi valutabili dall'art. 133 e nell'ambito della discrezionalità del giudice
art. 132 cod. pen.
Disciplina la misura della pena e il potere discrezionale del giudice nella valutazione degli elementi per la concessione di benefici; richiamata per giustificare la valutazione discrezionale dei giudici di merito
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone le conseguenze economiche del rigetto del ricorso; applicata per condannare la ricorrente al pagamento delle spese processuali
Massime di principio
- I reati di natura permanente (es. occupazione abusiva) precludono l'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. finché la condotta non sia effettivamente cessata: la mera presenza di atti formali (intestazione utenze, pagamenti) non è automaticamente prova della cessazione.
- Per ottenere l'applicazione della causa di non punibilità o benefici connessi alla tenuità del fatto, è necessario dimostrare la concreta e documentabile cessazione della permanenza illecita; altrimenti la giurisprudenza tende a escludere la causa per la perdurante compressione del bene giuridico.
- La concessione di un beneficio (es. sospensione condizionale della pena) non implica automaticamente la concessione di altri (es. non menzione); se un beneficio è negato mentre un altro è concesso, il giudice di merito deve motivare perché gli elementi favorevoli a un beneficio non sono ritenuti sufficienti per l'altro, o indicare elementi negativi nuovi o prevalenti.
- Le argomentazioni difensive basate su pagamenti o intestazioni di utenze devono essere corroborate da elementi che provino la volontà di regolarizzare la situazione e, soprattutto, la cessazione dell'occupazione; altrimenti restano insufficienti a travolgere la qualificazione penale.
- In sede di cassazione la valutazione della discrezionalità del giudice di merito (sulla misura della pena e sui benefici) è sindacabile solo nei limiti della motivazione: ove quest'ultima dia conto delle ragioni della decisione, il controllo di legittimità tende a dichiarare il ricorso infondato.
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