Sentenza n. 1034/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dichiarazione di non conformità dell'offerta e aggiudicazione della gara alla seconda classificata, nonché il successivo rigetto dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura aperta, da aggiudicare con il criterio del minor prezzo, offrendo una barella autocaricante modello FROG PLUS 7240 PROOF. L'offerta era stata inizialmente collocata al primo posto della graduatoria provvisoria. La stazione appaltante aveva poi rilevato che una dichiarazione di conformità del produttore allegata alla documentazione tecnica si riferiva, per errore, a un diverso modello della stessa gamma. A seguito della richiesta di chiarimenti, la ricorrente aveva trasmesso la dichiarazione corretta, sostenendo che si trattava di un mero errore materiale e che la conformità del prodotto alle norme UNI EN 1865 ed EN 1789 risultava già dalla relazione tecnica, dalle schede tecniche, dal manuale d'uso, dalla certificazione UNI EN 1865-1 e UNI EN 1789 e da un certificato di conformità rilasciato da un organismo notificato terzo e indipendente, riferito specificamente al modello offerto. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità della dichiarazione di non conformità per violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e procedimentale, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, irragionevolezza e sviamento, sostenendo che l'amministrazione avesse attribuito rilievo decisivo a un errore meramente documentale senza verificare il possesso sostanziale del requisito tecnico, già comprovato dalla documentazione tempestivamente prodotta. In via subordinata, ha contestato le clausole del disciplinare nella parte in cui fossero interpretate come ostative alla regolarizzazione dell'errore materiale, per contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha annullato l'atto con cui l'offerta era stata dichiarata non conforme, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. I motivi sono stati esaminati congiuntamente. Il Collegio ha rilevato che, oltre alla dichiarazione del produttore erroneamente riferita a un altro modello, l'offerta conteneva fin dall'origine una scheda tecnica riferita specificamente al modello FROG PLUS 7240 PROOF, con indicazione della conformità alla disciplina sui dispositivi medici, le certificazioni UNI EN 1865-1 e UNI EN 1789 e un certificato di conformità di organismo notificato terzo e indipendente, specificamente riferito al modello offerto. Tale documentazione era ritenuta sufficiente a comprovare autonomamente il requisito tecnico minimo e dimostrava, insieme alla successiva dichiarazione corretta, che si trattava di una svista materiale e ricognitiva, non incidente sul contenuto sostanziale dell'offerta. Il caso non riguardava la produzione tardiva di un documento mancante destinato a integrare un requisito non provato, ma l'errore nella produzione di un allegato, correggibile perché il requisito risultava già comprovato da plurimi elementi tempestivamente depositati. La stazione appaltante aveva quindi errato nel fondare la non conformità sul solo errore materiale, senza considerare il quadro documentale complessivo e i chiarimenti forniti. Non è stata adottata alcuna statuizione sul contratto, poiché esso non era stato ancora stipulato. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
sentenza in forma semplificata
Ha consentito la definizione del giudizio nella camera di consiglio, sentite le parti.
art. 122 c.p.a.
subentro nell’esecuzione del contratto eventualmente stipulato
Richiamato nella domanda della ricorrente, ma non applicato perché il contratto non era ancora stato stipulato.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato nella domanda subordinata relativa alle clausole del disciplinare, senza che il TAR abbia dovuto pronunciarsi sulla relativa nullità.
artt. 71 e 79 d.lgs. 36/2023
procedura aperta telematica di rilevanza europea
Richiamati quali disposizioni poste a base della procedura di gara.
art. 1865-1 UNI EN
La certificazione è stata valorizzata come elemento documentale tempestivamente prodotto e specificamente riferito al modello offerto, idoneo a comprovare il requisito tecnico.
art. 1789 UNI EN
La certificazione è stata valorizzata come elemento documentale tempestivamente prodotto e specificamente riferito al modello offerto, idoneo a comprovare il requisito tecnico.
Massime di principio
- Quando un requisito tecnico risulta già comprovato, al momento della presentazione dell'offerta, da plurimi documenti tempestivamente prodotti e convergenti, l'erronea riferibilità a un diverso modello di una singola dichiarazione allegata può integrare un mero errore materiale e ricognitivo, correggibile mediante chiarimenti o soccorso procedimentale.
- La correzione di un allegato erroneamente riferito a un diverso modello non costituisce integrazione postuma di un requisito mancante quando la documentazione originaria dimostri autonomamente il possesso del requisito e la correzione non modifichi il contenuto sostanziale dell'offerta tecnica.
- La stazione appaltante non può dichiarare non conforme un'offerta valorizzando isolatamente un errore formale di un documento, senza esaminare il quadro documentale complessivo, comprese le certificazioni e la documentazione tecnica tempestivamente prodotte.
- La distinzione tra documento mancante, che non può essere utilizzato per introdurre ex post un requisito non dimostrato, ed errore materiale nella produzione di un documento è decisiva: nel secondo caso, se il requisito preesistente è univocamente comprovato, la regolarizzazione è ammissibile.
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