Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 2/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung der Entscheidung der Landeshöfekommission Nr. 2294 vom 02.04.2025, zugestellt am 15.05.2025 (Dok. 1), mit der die Entscheidung der örtlichen Höfekommission von Kastelruth vom 13.06.2024 (Dok. 2) bestätigt und gleichzeitig die Beschwerde des Herrn Walter Demetz abgelehnt wurde, sowie, falls erforderlich, aller anderen, der angefochtenen Maßnahme vorausgehenden, mit dieser zusammenhängenden, davon abhängigen bzw. nachfolgenden Akte oder Maßnahmen, auch wenn nicht namentlich erwähnt.

Giustizia amministrativa202500156

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR di Bolzano - Sezione autonoma per la Provincia di BolzanoSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decisione della Commissione provinciale per i masi chiusi che ha confermato il diniego della Commissione locale alla costituzione di un maso chiuso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva chiesto la costituzione di un maso chiuso mediante conferimento di terreni e di un fabbricato denominato Schgaguler Schwaige, situati sull'Alpe di Siusi, in zona di verde alpino e sottoposta a tutela paesaggistica. L'istanza era funzionale ad acquisire la qualità di proprietario di un maso chiuso e, così, a ottenere i presupposti soggettivi per la realizzazione o l'ampliamento di stalla e fienile, intervento già ostacolato dalla mancanza di tale qualifica. Le Commissioni dei masi chiusi hanno ritenuto che l'area consentisse soltanto un'utilizzazione agricola estensiva e stagionale, che la Schwaige fosse un'alpeggio con mescita e non una autonoma sede aziendale, che una gestione annuale idonea a garantire il sostentamento di una famiglia non fosse possibile e che l'intensificazione dell'attività avrebbe pregiudicato l'equilibrio ecologico dell'area. Il primo motivo deduceva violazione del diritto di difesa e del contraddittorio, nonché dell'art. 101 c.p.c., perché il ricorrente non sarebbe stato nuovamente convocato dopo il rinvio della seduta e l'acquisizione di ulteriori elementi. Il secondo motivo deduceva violazione delle disposizioni della legge provinciale sui masi chiusi, sostenendo che, in presenza dei requisiti sostanziali, l'amministrazione fosse priva di discrezionalità; contestava inoltre la qualificazione della Schwaige come semplice alpeggio, l'impossibilità di una gestione intensiva, la rilevanza dell'altitudine e del vincolo paesaggistico, nonché il travisamento dei fatti e l'illogicità della motivazione. Il terzo motivo deduceva che le Commissioni avessero illegittimamente fondato il diniego su profili urbanistici e paesaggistici estranei alla competenza in materia di masi chiusi, su opere edilizie future e su un asserito abuso dell'istituto, lamentando anche contraddittorietà rispetto ad altri atti dell'amministrazione.

La decisione

Il ricorso è stato respinto. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il procedimento davanti alla Commissione provinciale per i masi chiusi è qualificato come procedimento giustiziale, soggetto alle proprie regole e non al codice di procedura civile. Il diritto di essere sentito era garantito dalle disposizioni provinciali applicabili ed era stato rispettato, poiché il ricorrente era stato previamente ascoltato prima della decisione definitiva. Non esisteva un obbligo generale di convocarlo per ogni successiva seduta o fase istruttoria. I motivi secondo e terzo, esaminati congiuntamente, sono stati respinti. Il giudice ha ritenuto che la Commissione potesse verificare, oltre ai requisiti sostanziali, la conformità della domanda alle finalità dell'istituto del maso chiuso. La domanda era diretta esclusivamente a ottenere la qualifica soggettiva necessaria per superare le limitazioni paesaggistiche e realizzare l'ampliamento della stalla: tale finalità è stata qualificata come abuso dell'istituto. Questa motivazione, autonoma e sufficiente a sostenere il diniego, rendeva irrilevanti le contestazioni sulle ulteriori ragioni. In ogni caso, anche tali ragioni sono state ritenute legittime. Le Commissioni sono organi tecnici e le loro valutazioni esprimono discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti. La qualificazione della Schwaige come alpeggio accessorio, la natura soltanto estensiva e stagionale dell'utilizzazione agricola consentita e l'impossibilità di una gestione annuale economicamente autosufficiente sono state giudicate logiche e adeguatamente motivate. È stata ritenuta legittima anche la considerazione degli interessi paesaggistici ed ecologici e delle limitazioni derivanti dal piano territoriale dell'Alpe di Siusi. La situazione di fatto dell'azienda agricola non poteva prevalere sulle prescrizioni pianificatorie vigenti né costituire il parametro decisivo per valutare la nuova costituzione del maso chiuso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 3.000 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 9 LG 17/1993

    Garantisce, insieme alle disposizioni provinciali in materia di masi chiusi, il diritto dell'interessato di esporre la propria posizione nel procedimento di impugnazione.

  • Artt. 2 e 3 LG 17/2001

    Individuano i presupposti sostanziali per la costituzione di un maso chiuso; tali presupposti devono essere valutati anche in rapporto alle finalità dell'istituto.

  • Art. 46 LG 17/2001

    Disciplina il reclamo alla Commissione provinciale per i masi chiusi e, al comma 3, assicura al reclamante la possibilità effettiva di essere sentito prima della decisione definitiva.

  • Art. 4 del Piano territoriale dell'Alpe di Siusi

    Limita la realizzazione o l'ampliamento dei fienili allo stretto necessario e consente le stalle soltanto per la custodia temporanea del bestiame, concorrendo a escludere una gestione agricola annuale e autosufficiente nell'area protetta.

  • Art. 9 della Costituzione

    Il giudice richiama la prevalenza della tutela del paesaggio sugli interessi privati nella valutazione dell'intervento amministrativo.

  • Art. 101, comma 2, ZPO

    Non è applicabile al procedimento giustiziale davanti alla Commissione provinciale, che è regolato dalla disciplina provinciale propria.

Massime di principio

  • Nel procedimento giustiziale di reclamo davanti alla Commissione provinciale competente in materia di masi chiusi, il diritto di essere sentito è soddisfatto quando l'interessato ha avuto la possibilità effettiva di esporre le proprie ragioni prima dell'adozione della decisione definitiva; salvo una specifica previsione normativa, non è necessaria una nuova convocazione per ogni successiva seduta o attività istruttoria.
  • La valutazione della domanda di costituzione di un maso chiuso non si esaurisce nella verifica dei requisiti sostanziali relativi all'edificio, ai terreni e alla capacità produttiva, ma può comprendere la verifica della conformità della domanda alle finalità agrarie, economiche e sociali dell'istituto.
  • È abusiva la richiesta di costituzione di un maso chiuso quando risulta diretta esclusivamente ad acquisire la qualifica soggettiva necessaria per eludere o superare limitazioni urbanistiche e paesaggistiche applicabili a un intervento edilizio.
  • Le valutazioni delle Commissioni dei masi chiusi, quali organi tecnici, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesta illogicità, irrazionalità, contraddittorietà o travisamento dei fatti.
  • Nel valutare la costituzione di un maso chiuso situato in area alpina sottoposta a tutela, l'amministrazione può coordinare i requisiti previsti dalla disciplina dei masi chiusi con le limitazioni urbanistiche, paesaggistiche ed ecologiche derivanti dagli strumenti di pianificazione vigenti.
  • Quando un provvedimento amministrativo è sorretto da più motivazioni autonome e ciascuna è idonea a fondare la decisione, la legittimità di una sola di esse è sufficiente a sostenere il provvedimento e a rendere irrilevanti le censure rivolte alle altre.

Come è indicizzato

MaterieVincoli urbanisticiVincoli e piani paesaggisticiPartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleAbuso del diritto e del processoPonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.