Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20709/2022 del 27/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per detenzione ai fini di spaccio (art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990) rilevando: 1) che la vicenda avrebbe dovuto essere ricondotta alla ipotesi di lieve entità (art. 73, comma 5) poiché la difesa riteneva decisivo considerare anche elementi diversi dal mero peso della sostanza (modalità di rinvenimento, assenza di parametri di spaccio professionale); 2) che la Corte d'appello aveva negato ingiustificatamente le circostanze attenuanti generiche senza motivazione sufficiente, omettendo di valorizzare elementi quali incensuratezza, contesto sociale/familiare, occasionalità della condotta, confessione e corretto comportamento processuale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi formulati in termini generici e volti a sollecitare una rivalutazione di merito, materia preclusa dalla giurisdizione di legittimità (art. 606 c.p.p.). Quanto alla lieve entità, i giudici d'appello avevano fatto un'analisi complessiva e correttamente escluso l'applicabilità del comma 5 avendo il ricorrente detenuto oltre 490 grammi di hashish, quantità sintomatica di inserimento in un circuito di spaccio non occasionale. Sulla richiesta delle attenuanti generiche, la Corte ha esaminato e ritenuto irrilevanti gli elementi prospettati dalla difesa alla luce della gravità e dell'allarmatività della condotta. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    Norma che punisce la detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistente il reato in considerazione della consistente quantità di hashish (oltre 490 g) e della sua suddivisione in 266 dosi

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    Prevede l'ipotesi di lieve entità per talune fattispecie di stupefacenti; la Corte territoriale ha escluso l'applicabilità perché la quantità e le modalità (molteplici dosi confezionate) indicano offensività significativa e non minima

  • codice di procedura penale, art. 606

    Limiti del controllo di legittimità: la Corte di cassazione non procede a nuovo esame di merito; ha dichiarato inammissibile il ricorso che chiedeva una rivalutazione fattuale e motivazionale generica

  • codice di procedura penale, art. 616

    Conseguenze della declaratoria di inammissibilità: il ricorrente è tenuto alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, qui quantificata in Euro 3.000,00

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata con riferimento al principio secondo cui la parte non può essere considerata colpevole di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità se non emergono elementi specifici

Massime di principio

  • La qualificazione della "lieve entità" ai fini della non punibilità ex art. 73 comma 5 d.P.R. 309/1990 dipende da una valutazione complessiva: il mero peso non è l'unico elemento, ma quantità ingenti e la suddivisione in più dosi costituiscono indizi forti di attività di spaccio e ostano alla applicazione della lieve entità
  • In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione generale delle prove o della motivazione già compiuta dal giudice del merito: i motivi devono essere formulati con specificità giuridica e logica, non con rimostranze generiche o richieste di nuovo apprezzamento dei fatti
  • La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche può essere motivata valutando la gravità, l'allarmatività e la non occasionalità della condotta; elementi come incensuratezza o rito abbreviato possono non essere determinanti se contraddetti dalla natura del fatto
  • Quando si deduce in cassazione un vizio di motivazione occorre confrontarsi espressamente con le argomentazioni del giudice d'appello e indicare in modo preciso in che parte la motivazione sarebbe illogica, contraddittoria o mancante, altrimenti il motivo è inammissibile
  • La declaratoria di inammissibilità comporta normalmente condanna alle spese e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.