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Sentenza

Sentenza n. 1153/2026 - Cagliari, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1410/2025, passata in giudicato, che ha riconosciuto l’indennità per ferie non godute di euro 2.375,59, oltre accessori e spese

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 1410/2025, pubblicata il 28 ottobre 2025, notificata al Ministero il 6 novembre 2025 e passata in giudicato, con cui era stato disposto il pagamento di euro 2.375,59 per ferie non godute, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al saldo, nonché delle spese liquidate in quel giudizio. Ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo, il Ministero non aveva adempiuto e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha domandato l’ordine di completa esecuzione e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la sua notificazione il 6 novembre 2025 e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni, rilevando che il Ministero non aveva eccepito l’avvenuto pagamento né giustificato la propria inerzia. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena esecuzione al titolo entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte; il commissario può ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza degli specifici capitoli di bilancio. Non è stato liquidato un compenso al commissario, trattandosi di dipendente pubblico già inserito nell’amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    La domanda di ottemperanza va pertanto accolta e conseguentemente il Ministero dell’istruzione e del merito deve essere condannato - sempre che nelle more non abbia ancora ottemperato alla sentenza - a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia in epigrafe nel termine di centoventi (120) giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza stessa – o dalla sua notificazione a cura di parte, se anteriore - riconoscendo alla ricorrente il beneficio della indennità sostitutiva delle ferie non godute, come statuito nella decisione del giudice del lavoro.

    In sede di ottemperanza, accertati il giudicato e la mancata esecuzione, il giudice ordina all’amministrazione di dare piena attuazione al titolo entro il termine assegnato.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    Il ricorso al Tar è stato ritualmente notificato in data 8 giugno 2026. Risulta dunque inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, convertito in l. n. 30 del 1997.

    Per promuovere l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni soggette alla disposizione, deve essere decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996

    Il commissario ad acta potrà ricorrere, in caso di incapienza di fondi dell’Amministrazione soccombente nei capitoli di bilancio destinati in maniera specifica ai pagamenti in questione, all’istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669 del 1996 e relativi decreti attuativi.

    In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può avvalersi del pagamento in conto sospeso.

Massime di principio

  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti dell’amministrazione, l’inerzia non giustificata e l’assenza di prova dell’adempimento fondano l’accoglimento della domanda di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il titolo entro un termine e nominare sin da subito un commissario ad acta per l’eventuale persistente inadempimento, indicando il termine per l’intervento sostitutivo.
  • In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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