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Ordinanza

Ordinanza n. 3574/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento del decreto di esclusione n. 2100 del 21.05.2025 del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa pubblica, Direzione centrale per le risorse umane, in forza del quale il ricorrente è stato escluso dalla procedura concorsuale in questione, in seguito al giudizio espresso, in data 9/05/2025, dalla Commissione medica: “D.M. 2019 n.166 Capo I Allegato A – art.1 punto 1- tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente”; del Verbale della Commissione medica concorsuale n.195 datato 9/05/2025, nella parte relativa all’accertamento della pretesa tubercolosi; e di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche se di data e numero sconosciuti, comunque, lesivo degli interessi del ricorrente;

Giustizia amministrativa202507941

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di esclusione dalla procedura concorsuale per giudizio di inidoneità sanitaria fondato sulla presunta tubercolosi polmonare o extrapolmonare, attiva o latente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale di esclusione dalla procedura concorsuale e il verbale della Commissione medica, contestando l'accertamento della presunta tubercolosi latente quale causa di inidoneità. Nel corso del giudizio, il verificatore nominato dal TAR ha concluso per l'idoneità del ricorrente, ma ha rilevato che la documentazione medica acquisita non consentiva di confermare la presenza del Mycobacterium tuberculosis e che il test Quantiferon positivo non dimostra la contagiosità né consente, da solo, di distinguere tra infezione latente e malattia attiva. Il quadro istruttorio è stato quindi ritenuto non sufficientemente chiarito ai fini della verifica della legittimità dell'esclusione e dell'applicabilità della disciplina sui requisiti psicofisici dei Vigili del Fuoco.

La decisione

Il TAR non ha ancora deciso la domanda di annullamento. Ha disposto una nuova verificazione ai sensi degli artt. 19 e 66 c.p.a., affidandola al Direttore dell'U.O.C. Malattie Infettive - Epatologia dell'IRCCS INMI Lazzaro Spallanzani di Roma, con facoltà di delega. La verificazione dovrà accertare: se il ricorrente sia affetto da tubercolosi latente; se tale condizione costituisca causa di esclusione ai sensi dell'art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, del d.m. n. 166 del 2019, in relazione alle mansioni di Vigile del Fuoco; e, in caso affermativo, se essa determini comunque inidoneità allo svolgimento delle attività operative perché indicativa di menomazioni, limitazioni o caratteristiche fisiche incompatibili con alcune mansioni oppure predittiva di possibili peggioramenti della salute. L'incombente dovrà essere eseguito entro il 20 marzo 2026, con deposito della relazione nei dieci giorni successivi; i consulenti medici di fiducia potranno partecipare previa comunicazione. È stato posto a carico del ricorrente l'onere di comunicare l'ordinanza all'organo verificatore. La prosecuzione è stata fissata alla camera di consiglio del 26 maggio 2026. Disposto inoltre l'oscuramento dei dati identificativi e sanitari.

Norme richiamate

  • artt. 19 e 66 c.p.a.

    Consentono al giudice amministrativo di disporre una verificazione per acquisire chiarimenti tecnici e accertare i fatti rilevanti ai fini della decisione.

  • art. 1, comma 4, Allegato A, punto 1, d.m. n. 166 del 4 novembre 2019

    tubercolosi polmonare ed extrapolmonare, in fase attiva o latente

    È indicata come disciplina da interpretare e applicare per stabilire se la tubercolosi latente costituisca causa di esclusione dalla procedura per l'accesso alla qualifica di Vigile del Fuoco.

  • art. 4 d.lgs. n. 217/2005

    Individua la qualifica e le mansioni di Vigile del Fuoco rispetto alle quali deve essere valutata l'idoneità del candidato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    Costituisce, insieme alla normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati sanitari, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e delle informazioni relative allo stato di salute.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento del provvedimento.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento dell'idoneità psicofisica in una procedura concorsuale dipende da una questione medico-specialistica non adeguatamente chiarita, il giudice amministrativo può disporre una nuova verificazione, anche dopo una prima indagine tecnica, per acquisire elementi decisivi ai fini della decisione.
  • La positività di un test diagnostico, se il verificatore evidenzia che essa non dimostra autonomamente la contagiosità e non distingue tra infezione latente e malattia attiva, non è di per sé sufficiente a fondare l'esclusione da una procedura concorsuale senza ulteriori accertamenti.
  • Ai fini della valutazione dell'idoneità alle mansioni operative, occorre verificare non solo l'eventuale riconducibilità della condizione sanitaria a una causa astratta di esclusione prevista dalla disciplina concorsuale, ma anche la sua concreta incidenza sulle mansioni, sulle limitazioni funzionali e sull'eventuale rischio di peggioramento delle condizioni di salute.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

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