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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21340/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Un contribuente italiano residente in Nigeria impugnava una cartella di pagamento notificata nel 2010, deducendo anzitutto l'inesistenza della notifica perché eseguita presso un immobile sito in Italia e non presso la sua residenza estera, e prima ancora l'irregolarità della notifica dell'avviso di accertamento presupposto relativo all'anno d'imposta 2004. Sosteneva che, non avendo eletto domicilio in Italia né comunicato in modo rilevante per la notifica l'indirizzo estero secondo le forme previste dalla disciplina allora applicabile, l'Ufficio avrebbe dovuto procedere ai sensi dell'art. 142 c.p.c., non essendo ancora operativa la successiva modifica normativa che consente la notifica a mezzo raccomandata all'indirizzo estero risultante dall'AIRE. Con il secondo motivo denunciava inoltre la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente e per aver escluso, con rinvio a un precedente ritenuto non pertinente, che la notifica della cartella fosse inesistente anziché semplicemente nulla.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo, e ha cassato la sentenza impugnata senza rinvio a nuova valutazione di merito, ritenendo che la notifica dell'avviso di accertamento presupposto fosse stata eseguita con una modalità non consentita ratione temporis. La Corte ha chiarito che, nel periodo tra la sentenza costituzionale n. 366 del 2007 e la novella del 2010, per i contribuenti residenti all'estero conosciuti tramite AIRE ma che non avessero effettuato la specifica comunicazione dell'indirizzo estero o l'elezione di domicilio, l'Amministrazione doveva utilizzare il procedimento ex art. 142 c.p.c.; la semplice raccomandata all'estero non era sufficiente. Ha inoltre affermato che il principio espresso dalla Corte costituzionale si applica a tutti gli atti tributari, non solo a quelli esaminati nel caso deciso dalla Consulta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge sulla disciplina della notificazione degli atti tributari

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    viene richiamato quale parametro del motivo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente

  • artt. 60 e 60-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    disciplinano la notificazione degli atti tributari ai contribuenti residenti all'estero; la Corte esclude l'applicabilità della modalità semplificata per il periodo anteriore alla novella del 2010, salvo le ipotesi previste dalla disciplina allora vigente

  • art. 142 c.p.c.

    per i residenti all'estero con residenza conoscibile tramite AIRE, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 366/2007 e prima della novella del 2010, era il procedimento da seguire in alternativa alle modalità dichiarate incostituzionali

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla CTR per affermare la sanatoria dei vizi di notifica per raggiungimento dello scopo, ma la Corte di cassazione non condivide l'impostazione poiché qui il vizio investe la notifica dell'atto presupposto secondo una disciplina speciale

  • art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992

    consente di far valere nel ricorso avverso la cartella anche vizi propri dell'atto presupposto non notificato correttamente

  • sentenza Corte cost. n. 366 del 2007

    dichiara l'illegittimità costituzionale delle norme fiscali che escludevano l'applicazione dell'art. 142 c.p.c. nelle notifiche a cittadini italiani residenti all'estero con residenza conoscibile tramite AIRE; la pronuncia ha portata generale per gli atti tributari

  • d.l. n. 40 del 2010

    introduce la successiva disciplina che consente, per le notifiche ai contribuenti non residenti, la raccomandata all'indirizzo estero AIRE in alternativa all'art. 142 c.p.c., ma tale modifica non si applica al caso deciso

  • L. n. 248 del 2006

    legge di conversione del d.l. n. 223 del 2006, che ha introdotto la lett. e-bis all'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973

Massime di principio

  • Per le notificazioni degli atti tributari a contribuenti residenti all'estero occorre distinguere con precisione il regime temporale applicabile: la disciplina successiva alle modifiche legislative non può essere retroattivamente applicata a notifiche già compiute.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 366 del 2007, quando l'Amministrazione conosca l'indirizzo estero del contribuente tramite AIRE ma manchi la specifica comunicazione/domiciliazione prevista dalla normativa, la notificazione deve avvenire secondo l'art. 142 c.p.c., non essendo sufficiente il mero deposito o la semplice raccomandata all'estero.
  • La pronuncia di illegittimità costituzionale relativa alla notificazione degli atti tributari ai residenti all'estero ha portata generale e si applica a tutti gli atti fiscali, non soltanto alla specifica tipologia di atto che ha originato il giudizio costituzionale.
  • L'impugnazione della cartella può investire anche vizi della notificazione dell'atto presupposto, ai sensi dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 546 del 1992.
  • Quando il vizio di notificazione dell'atto presupposto risulta decisivo e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può accogliere il ricorso e cassare la sentenza impugnata senza rinvio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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