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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27004/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del G.I.P. del 18/02/2025 che aveva rigettato l'opposizione avverso il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca (29/07/2024) su un immobile e garage. Il motivo unico denunciato è nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art.125, comma 3, c.p.p. per motivazione apparente: la difesa censura l'uso, da parte del G.I.P., di argomentazioni tipiche del sequestro impeditivo senza considerare le differenti finalità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca e sostiene che la facoltà d'uso a fini abitativi non è incompatibile con la finalità cautelare e anzi può preservare l'integrità dell'immobile; inoltre la presenza dell'amministratore giudiziario garantirebbe la corretta gestione e il sostenimento delle spese.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha ritenuto che il G.I.P. abbia adeguatamente motivato il rifiuto della facoltà d'uso, richiamando la giurisprudenza consolidata secondo cui la facoltà d'uso residenziale è incompatibile con il sequestro preventivo sia impeditivo sia finalizzato alla confisca, perché consentire l'utilizzo vanificherebbe la sottrazione della disponibilità del bene e potrebbe determinare il deterioramento. La Corte ha inoltre confermato che la valutazione del G.I.P. come giudice dell'esecuzione è stata esaustiva e razionale, e che le censure della difesa rappresentano una diversa lettura dei fatti non sindacabile in questa sede. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di una sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 c.p.p. e dell'art.1, comma 64, L. n.103/2017.

Norme richiamate

  • art. 10-bis e 10-ter D.Lgs. n.74/2000

    Norme penali rilevanti per fatti di carattere fiscale che hanno fondato l'adozione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca sull'immobile oggetto della controversia.

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma invocata dal ricorrente per lamentare nullità per motivazione apparente; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e non affetta da tale nullità.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Fondamento giuridico del motivo di ricorso proposto (nullità per vizio di motivazione) previsto per il giudizio di cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Disciplina le conseguenze in caso di inammissibilità del ricorso, con imputazione delle spese a carico del ricorrente; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente alle spese.

  • art. 1, comma 64, L. n.103/2017

    Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista dall'art.616 c.p.p. in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha esercitato tale facoltà irrogando euro 3.000.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez. 3, n. 30482/2015; Sez.3, n.16689/2014; Sez.3, n.48924/2009; Sez.3, n.2296/2019; Sez.3, n.2525/2021)

    Costante orientamento secondo cui la facoltà d'uso residenziale è incompatibile con il sequestro preventivo, anche quando finalizzato alla confisca, perché ne vanificherebbe la sostanza e può favorire il deterioramento del bene; motivo cardine della decisione.

Massime di principio

  • La facoltà d'uso residenziale di un bene sottoposto a sequestro preventivo è generalmente incompatibile con la finalità cautelare: consentire l'uso può vanificare la sottrazione della disponibilità necessaria per una futura confisca.
  • Nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca il giudice dell'esecuzione può vietare l'uso del bene anche per motivi di tutela dell'efficacia sostanziale della misura e per il rischio di deterioramento.
  • La presenza di un amministratore giudiziario e l'onere delle spese a carico del soggetto sottoposto a sequestro non sono di per sé sufficienti a giustificare la concessione della facoltà d'uso quando ciò contrasti con le finalità del sequestro.
  • La Corte di Cassazione verifica la correttezza e la completezza della motivazione del giudice di merito; una diversa valutazione dei fatti proposta dalla difesa, senza dimostrare carenze logiche o istruttorie gravi, è insufficiente per ottenere l'annullamento in sede di legittimità.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile si applicano le conseguenze di legge (spese e sanzione pecuniaria), con possibilità per la Corte di aumentare la sanzione ai sensi della normativa vigente.

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