Cassazione Penale, Sentenza n. 10076/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva due motivi: (1) nullità e violazione del diritto di difesa per un'udienza del 29/11/2017 celebrata in luogo e orario diverso, in assenza dell'imputato e dei difensori di fiducia e alla presenza solo di un difensore d'ufficio, con conseguente stravolgimento della piattaforma istruttoria; (2) utilizzabilità illecita di videoriprese effettuate senza il preventivo decreto autorizzativo previsto dagli artt. 266 e 267 cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sul primo motivo ha ritenuto l'irregolarità non idonea a produrre le nullità invocate: il Tribunale aveva dichiarato la nullità dell'udienza e aveva rinnovato l'istruttoria garantendo il diritto di difesa; non esiste tutela normativa dell'ordine di escussione dei testi e il difensore non ha dimostrato il concreto pregiudizio o che il teste fosse decisivo. Sul secondo motivo ha confermato che le videoriprese effettuate all'interno e all'esterno degli uffici comunali (luogo pubblico) rientrano nelle riprese di comportamenti "non comunicativi" e sono utilizzabili senza preventiva autorizzazione giudiziaria; pertanto la disciplina degli artt. 266 e 267 non si applicava. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, oltre all'onere delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 177 e ss. cod. proc. pen.
Limiti al perimetro delle nullità processuali: l'irregolarità segnalata non rientra nelle nullità tutelate da questa disciplina poiché è stata dichiarata e sanata mediante rinnovazione dell'istruttoria
art. 266 cod. proc. pen.
Disciplina delle intercettazioni e necessità di decreto autorizzativo per comportamenti "comunicativi"; non si applica alle riprese di comportamenti non comunicativi in luogo pubblico
art. 267 cod. proc. pen.
Complementare all'art. 266: le videoregistrazioni che attengono a comunicazioni richiedono autorizzazione preventiva, mentre le riprese di mera presenza/movimento in luogo pubblico non rientrano in tale tutela
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese in caso di ricorso inammissibile o manifestamente infondato, con possibilità di liquidazione delle spese
Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per la valutazione dell'onere equitativo da versare alla Cassa delle Ammende in relazione all'inammissibilità del ricorso e alla assenza di colpa grave nella sua presentazione
Massime di principio
- La mera irregolarità procedurale riguardante luogo/ora di un'udienza non determina automaticamente la nullità del processo se la nullità è stata dichiarata e l'istruttoria è stata rinnovata, purché sia garantito il diritto di difesa.
- Non esiste tutela normativa specifica sull'ordine di escussione dei testimoni; la sua inosservanza, se non dimostra un concreto pregiudizio alla difesa, è valutabile come profilo di attendibilità della prova e non come causa automatica di annullamento.
- Le videoriprese vanno distinte tra comportamenti "comunicativi" (parole, gesti o espressioni idonee a trasmettere un messaggio) soggetti a preventiva autorizzazione giudiziaria, e comportamenti "non comunicativi" (mera presenza o movimenti) ripresi in luoghi pubblici, che sono utilizzabili senza decreto preventivo.
- La difesa deve specificare e provare il concreto pregiudizio subito (ad es. che il teste era decisivo) per ottenere l'annullamento o l'esclusione di atti per vizi procedurali; eccezioni formali senza prova del danno processuale sono generalmente inidonee.
- In Cassazione, un ricorso dichiarato inammissibile o manifestamente infondato comporta l'onere delle spese e talora un'ulteriore somma alla Cassa delle Ammende; tuttavia l'assenza di colpa grave può modulare l'entità della sanzione pecuniaria.
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