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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18117/2024 del 08/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare chiedendone la sostituzione o revoca. I motivi principali erano: 1) vizio di motivazione e nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione e per presunti errori formali (refuso sul nome); 2) mancata valutazione degli elementi di novità prodotti dalla difesa (dichiarazioni testimoniali e documentazione) che avrebbero confutato la ricostruzione accusatoria circa il presunto controllo monopolistico del mercato ittico; 3) contestazione della qualificazione dei fatti ai capi 15 e 17 (art. 513-bis aggravato ex art. 416-bis e art. 629 cod. pen.) rilevando che molte fonti probatorie si riferivano ad altra persona e che intercettazioni e dichiarazioni difensive dimostravano pratiche commerciali ordinarie; 4) contestazione della sussistenza delle esigenze cautelari, con censura del ricorso ad una presunzione di pericolosità senza indicazione di elementi concreti di pericolo di recidiva

La decisione

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure: il Tribunale ha svolto adeguata valutazione motivazionale e non sussiste nullità per il mero refuso sul nome; il sindacato in Cassazione non può sostituirsi a quello di merito con ricostruzioni alternative dei fatti quando la motivazione non sia viziata da manifesta illogicità o violazione di legge; in materia cautelare è sufficiente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza e il Tribunale ha documentato, con richiamo alle intercettazioni e all'operazione investigativa, l'esistenza di un'organizzazione che monopolizzava il mercato ittico imponendo prezzi e comportamenti, nonché il ruolo di rilievo del ricorrente nell'ambito dell'associazione mafiosa. Quanto alle esigenze cautelari, il giudice ha correttamente applicato la presunzione prevista per i delitti di stampo mafioso e rilevato l'assenza di elementi idonei a dimostrare una dissociazione tale da superare la presunzione; conseguentemente la custodia in carcere è stata confermata. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende; è disposta comunicazione al detenuto da parte del direttore dell'istituto

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    presente nel capo 1 del capo di imputazione e citato come aggravante per altri reati

    la partecipazione ad associazione mafiosa è stata ritenuta dimostrata da elementi investigativi e giustifica la qualificazione aggravata dei reati e la presunzione in tema di esigenze cautelari

  • art. 513-bis cod. pen.

    capo 15, contestato con aggravante ex art. 416-bis

    usata per censire condotte anticoncorrenziali nel mercato ittico; il Tribunale ha ritenuto che l'indagato avesse ruolo dominante nell'attività anticoncorrenziale imposta ai pescatori

  • art. 629 cod. pen.

    capo 17, contestato con aggravante ex art. 416-bis

    il materiale investigativo è stato ritenuto compatibile con l'ipotesi di reato contestata e con il vicolo associativo

  • art. 292 cod. proc. pen.

    comma 1, lett. c) e richiamo alla modifica introdotta dalla legge n. 47 del 16/04/2015

    imposta l'obbligo di autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi; la Corte ha ricordato che tale obbligo è rispettato anche se l'ordinanza richiama altri atti purché il giudice svolga efficace vaglio critico e motivi la rilevanza degli elementi

  • art. 275 cod. proc. pen.

    comma 3 richiamato nella motivazione

    con i delitti di stampo mafioso opera una doppia presunzione in materia di pericolosità e di adeguatezza della custodia cautelare; il giudice deve solo accertare l'eventuale esistenza di segni di dissociazione per superare tale presunzione

  • art. 273 comma 1-bis cod. proc. pen.

    richiamato in relazione al diverso grado di valutazione degli indizi

    sottolinea che in fase cautelare è sufficiente la sussistenza dei gravi indizi, non la prova piena richiesta per il giudizio di merito; gli indizi non vanno valutati secondo il criterio dell'art. 192 comma 2

  • art. 192 cod. proc. pen.

    richiamato nei riferimenti alla prova piena e ai criteri di valutazione

    distinzione tra criteri per il giudizio di merito e quelli per la fase cautelare: non è richiesto il carattere di particolare qualificazione degli indizi previsto dal comma 2 per il merito

  • art. 616 cod. proc. pen.

    citato in motivazione per la condanna alle spese

    norma applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

    prevede l'onere del direttore dell'istituto di detenzione di comunicare al detenuto il contenuto del provvedimento

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari, il grado di sindacato in Cassazione è limitato: non si possono trasformare in errore di diritto le mere divergenze sulla valutazione probatoria a meno che non sussista manifesta illogicità o violazione normativa
  • Il procedimento d'appello contro ordinanza del GIP non richiede che il giudice del riesame compia una nuova autonoma ricostruzione degli indizi come avviene per l'ordinanza genetica resa inaudita altera parte; la motivazione richiede però un effettivo vaglio degli elementi decisivi
  • Per i reati di stampo mafioso opera una presunzione rafforzata in materia cautelare: per ottenere la revoca della custodia il difensore deve fornire elementi concreti e significativi di dissociazione o disgregazione del vincolo associativo
  • In fase cautelare la prova richiesta è quella dei gravi indizi di colpevolezza, non la prova piena; le nuove prove difensive devono avere il concreto effetto di incidere sul quadro indiziario per ritenersi idonee a superare la misura
  • Errori formali o refusi nella documentazione non determinano automaticamente la nullità del provvedimento se il contesto e la motivazione consentono di ricostruire in modo univoco la posizione dell'indagato
  • Nelle impugnazioni cautelari è strategicamente più efficace concentrare le censure su violazioni di legge, vizio logico della motivazione o omissioni di elementi decisivi piuttosto che proporre una mera riconsiderazione alternativa dei fatti

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