Cassazione Civile, Ordinanza n. 10827/2023 del 24/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno 2008 con cui l'amministrazione finanziaria contestava l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% in una compravendita immobiliare, ritenendo dovuta l'aliquota ordinaria del 10%. La società contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado e la Commissione tributaria regionale aveva confermato l'annullamento dell'accertamento, ritenendo corretta l'aliquota agevolata perché l'acquirente finale indicato al rogito possedeva i requisiti per l'agevolazione "prima casa" e perché il momento rilevante per verificarli era quello in cui si realizza l'effetto traslativo, considerando unitariamente preliminare e definitivo. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva due motivi: 1) violazione dell'art. 1, nota II bis, parte I, tariffa allegata al d.P.R. 131/1986 e degli artt. 1401 ss. c.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente applicato l'aliquota del 4% anziché quella del 10%; 2) violazione dell'art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997 e dell'art. 10 L. 212/2000, contestando l'affermazione della CTR secondo cui la violazione fosse meramente formale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la disciplina dell'agevolazione per l'acquisto della "prima casa" nelle cessioni soggette a IVA consente che le dichiarazioni necessarie siano rese anche nel preliminare e comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo; la CTR aveva accertato in fatto, in modo non sindacabile, che il soggetto destinatario degli effetti traslativi era in possesso dei requisiti richiesti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non attinente al decisum: la critica sulla natura meramente formale della violazione non investiva una statuizione sanzionatoria, ma un passaggio motivazionale relativo solo al rapporto impositivo, mentre la CTR non aveva adottato alcuna decisione sulle sanzioni. La ricorrente è stata condannata alle spese.
Norme richiamate
art. 1, nota II bis, d.P.R. 131/1986
«In caso di cessioni soggette ad imposta sul valore aggiunto le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo, possono essere effettuate, oltre che nell'atto di acquisto, anche in sede di contratto preliminare»
Per le cessioni soggette a IVA le dichiarazioni per fruire dell'agevolazione prima casa possono essere rese anche nel contratto preliminare e vanno comunque riferite al momento in cui si realizza l'effetto traslativo.
artt. 1401 ss. c.c.
Richiamati dal ricorrente per contestare la disciplina dell'indicazione del destinatario degli effetti contrattuali, ma la Corte non accoglie la censura.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale richiamata quale parametro formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 6, comma 5-bis, d.lgs. 472/1997
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza sanzionatoria della violazione, ma il motivo è stato ritenuto non pertinente al decisum.
art. 10, L. 212/2000
Richiamato dalla ricorrente in tema di tutela dell'affidamento e buona fede nel rapporto tributario, ma senza attinenza alla decisione sulle sanzioni.
art. 366, n. 4, c.p.c.
La proposizione di censure prive di specifica attinenza al decisum è assimilata alla mancata enunciazione dei motivi, con conseguente inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nelle cessioni immobiliari soggette a IVA, l'agevolazione per l'acquisto della prima casa può essere riconosciuta quando le dichiarazioni richieste siano rese anche nel preliminare, purché riferite al momento in cui si verifica l'effetto traslativo.
- Ai fini del beneficio fiscale, il momento rilevante è quello del trasferimento del bene; l'accertamento in fatto del possesso dei requisiti da parte del soggetto destinatario degli effetti traslativi non è sindacabile in cassazione se congruamente compiuto dal giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure non investono specificamente la statuizione impugnata e risultano prive di pertinenza rispetto al decisum della sentenza.
- Una critica relativa al regime sanzionatorio è inammissibile se la sentenza impugnata non ha adottato alcuna statuizione sulle sanzioni e la doglianza colpisce solo un passaggio motivazionale relativo alla pretesa impositiva.
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