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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31972/2024 del 06/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che dichiarava inammissibile per tardività l'appello proposto da Longino avverso la sentenza del Tribunale di Teramo del 07/06/2023. La ricorrente censurava l'erronea esclusione dell'applicabilità delle norme che prevedono il prolungamento dei termini di impugnazione (art. 581 e 585 cod. proc. pen.) per i casi in cui si è proceduto in assenza dell'imputato, sostenendo che la dichiarazione di assenza era stata resa il 29/06/2022 (prima dell'entrata in vigore della "Riforma Cartabia") e che, per effetto delle norme transitorie, dovessero applicarsi le disposizioni che allungano i termini per l'impugnazione, rendendo tempestivo l'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha trasmesso gli atti alla Corte di appello di L'Aquila per il prosieguo. La Corte ha stabilito che, poiché la dichiarazione di assenza era stata pronunciata il 29/06/2022 (prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia) e la sentenza impugnata è stata pronunciata il 07/06/2023 (dopo l'entrata in vigore), si applicano le disposizioni transitorie previste dall'art. 89 del d.lgs. n.150/2022 che richiamano l'applicazione delle norme anteriori in materia di assenza, come l'art. 585, comma 1-bis, che prevede il prolungamento del termine per l'impugnazione; pertanto l'appello non poteva essere dichiarato tardivo.

Norme richiamate

  • art. 420, comma 2-ter cod. proc. pen.

    La Corte rileva che questa disposizione (introdotta dalla Riforma Cartabia) rende irrilevante la qualificazione di assenza quando la scelta del rito dimostra la volontà di considerare l'imputato come presente; tuttavia nel caso concreto non è applicabile perché la dichiarazione di assenza era intervenuta prima dell'entrata in vigore della Riforma.

  • art. 581 cod. proc. pen. (commi rilevanti)

    Richiamata nella discussione come norma che disciplina i termini di impugnazione in caso di assenza dell'imputato; la Corte ricorda che le modifiche introdotte dalla Riforma vanno valutate con le regole transitorie.

  • art. 585, comma 1-bis cod. proc. pen.

    Prevede l'aumento di quindici giorni dei termini per l'impugnazione a favore del difensore dell'imputato giudicato in assenza; la Corte ha ritenuto applicabile tale disposizione alla fattispecie perché la dichiarazione di assenza era anteriore alla Riforma e la sentenza impugnata è successiva all'entrata in vigore, per effetto delle disposizioni transitorie.

  • art. 89 d.lgs. n.150/2022 (norma transitoria)

    Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale ... anteriormente vigenti

    Disciplina transitoria che stabilisce che, se la dichiarazione di assenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della Riforma, continuano ad applicarsi le regole anteriori (incluse quelle sui termini di impugnazione e sulle nullità), salvo eccezioni tassative.

  • art. 99-bis d.l. 162/2022 (conv. L.199/2022) e richiamo alla Riforma Cartabia (d.lgs. n.150/2022)

    Fissa il riferimento temporale per l'entrata in vigore delle modifiche e viene richiamato per stabilire che le nuove disposizioni sono operative a partire dalla data indicata; utile per confrontare le date della dichiarazione di assenza e della pronuncia della sentenza impugnata.

  • art. 157-ter, comma 3; art. 581 commi 1-ter e 1-quater; art. 175 cod. proc. pen.

    Norme citate nel comma 3 dell'art. 89 come parte del corpus normativo la cui applicazione è modulata dalle regole transitorie: si applicano alle impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore della Riforma, quando la dichiarazione di assenza è intervenuta prima.

Massime di principio

  • Verificare sempre tre date decisive: data della dichiarazione di assenza, data di entrata in vigore della norma di riforma, data di pronuncia della sentenza impugnata; l'applicabilità delle norme (nuove o transitorie) dipende dall'ordine temporale.
  • Se la dichiarazione di assenza è intervenuta prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia e la sentenza impugnata è successiva, si applicano le disposizioni transitorie (art. 89 d.lgs. n.150/2022) che possono mantenere in vita gli allungamenti dei termini di impugnazione (es. art. 585, comma 1-bis).
  • Se la dichiarazione di assenza è avvenuta dopo l'entrata in vigore della Riforma e sussistono i presupposti di cui all'art. 420, comma 2-ter, il difensore non può avvalersi del prolungamento previsto per i casi di imputato "giudicato in assenza".
  • I giudici d'appello devono applicare le regole transitorie e non estendere per massima generalizzazione i principi stabiliti per fattispecie regolate dalla nuova disciplina; un'applicazione automatica della nuova regola può essere annullata in cassazione se viola le norme transitorie.
  • Nelle difese procedurali in casi simili, documentare con precisione le date e sollevare espressamente l'applicazione dell'art. 89 d.lgs. n.150/2022 e delle norme transitorie rilevanti qualora la dichiarazione di assenza sia anteriore alla riforma.

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