Sentenza del 22/12/2016 n. 26735 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il rimborso dell'IRPEF e delle addizionali regionale e comunale trattenute dall'INPS negli anni 2006 e 2007 sul trattamento previdenziale integrativo erogato dal Fondo CAP. La contribuente sosteneva che tali prestazioni dovessero essere tassate sull'87,50% dell'importo lordo, secondo il regime agevolato previsto dalla disciplina previgente. L'Agenzia delle Entrate ha dedotto la violazione della normativa sulle forme pensionistiche complementari e sul trattamento fiscale delle relative prestazioni, sostenendo che, per le erogazioni successive al 31 dicembre 2000, il regime dell'87,50% non fosse più applicabile e che la prestazione dovesse essere tassata sull'intero importo, salvo la parte corrispondente a redditi già assoggettati a imposta.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, riconoscendo che il trattamento del Fondo CAP aveva natura di previdenza complementare, anche se erogato dall'INPS insieme alla pensione obbligatoria e in un'unica soluzione. Tuttavia, ai fini fiscali, occorre applicare la normativa vigente al momento della maturazione e dell'erogazione della prestazione, non quella vigente quando era sorto il diritto. Poiché le somme riguardavano gli anni 2006 e 2007, il regime dell'87,50% non era più applicabile: le prestazioni erano tassabili sull'intero importo, secondo la disciplina decorrente dal 1° gennaio 2001. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 124 del 1993, artt. 7 e 7-bis
Disciplina le forme pensionistiche complementari, alle quali la Corte riconduce il trattamento integrativo del Fondo CAP.
Legge n. 335 del 1995, art. 11, comma 8
Ha introdotto il regime fiscale secondo cui le prestazioni periodiche di previdenza complementare costituivano reddito per l'87,50% dell'importo corrisposto.
D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 47, comma 1, lett. h-bis, e 48, comma 7-bis
Nella versione applicabile dal 17 agosto 1995, prevedeva la tassazione delle prestazioni pensionistiche complementari sul 87,50% dell'ammontare lordo.
D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 4
Con effetto dal 1° gennaio 1998 ha modificato il testo unico delle imposte sui redditi, mantenendo la regola della tassazione sull'87,50% per le prestazioni richiamate.
D.Lgs. n. 47 del 2000, artt. 10, comma 1, lett. f), e 19
Con effetto dal 1° gennaio 2001 ha modificato il regime fiscale delle prestazioni pensionistiche complementari, prevedendo che fossero tassate al netto dei redditi già assoggettati a imposta e, quindi, non più mediante la riduzione forfettaria al 87,50% dell'importo lordo.
D.Lgs. n. 168 del 2001, art. 13
Ha inciso sulla decorrenza della nuova disciplina fiscale introdotta dal D.Lgs. n. 47 del 2000, confermandone l'applicazione dal 1° gennaio 2001.
Codice di procedura civile, art. 384
Ha consentito alla Corte di cassazione, dopo aver cassato la sentenza impugnata, di decidere direttamente nel merito senza ulteriori accertamenti.
Massime di principio
- Per determinare il regime fiscale di una prestazione pensionistica complementare occorre fare riferimento alla normativa vigente al momento in cui la prestazione matura e viene effettivamente erogata, non a quella vigente quando è sorto il diritto alla pensione.
- L'erogazione da parte dell'INPS, anche insieme alla pensione obbligatoria e in un'unica soluzione, non elimina la natura complementare della prestazione se essa deriva da un distinto titolo previdenziale.
- Il regime fiscale dell'87,50% previsto dalla disciplina previgente non si applica automaticamente alle prestazioni erogate dopo il 31 dicembre 2000; per tali prestazioni deve essere verificata la disciplina sopravvenuta.
- La qualificazione della prestazione come previdenza complementare non è sufficiente, da sola, a riconoscere l'agevolazione fiscale: è decisiva la disciplina temporale applicabile all'erogazione concreta.
- In controversie analoghe occorre ricostruire separatamente la natura della prestazione, la data di maturazione ed erogazione, la composizione delle somme e l'eventuale quota già tassata.
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