Cassazione Penale, Sentenza n. 14533/2023 del 05/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che confermava la custodia cautelare in carcere applicata dal G.I.P. per fatti contestati a vario titolo (tra cui delitti con aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (artt. 121, 125 comma 3, 274 e 275 c.p.p. e art. 111 Cost.), sostenendo che la motivazione del riesame fosse "collettiva" e generica, che non fossero state esaminate le specifiche censure difensive (es. incensuratezza, assenza di procedimenti a carico, rilevanza minima dei fatti, attività lavorativa regolare, distanza per applicazione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico) e che mancassero adeguati argomenti a sostegno delle esigenze cautelari.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure. La Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito una motivazione adeguata e logica, evidenziando il ruolo centrale del ricorrente nella vicenda e la pericolosità emersa (anche con riferimenti a episodi di coartazione e lesioni alla vittima). È richiamato il principio secondo cui la doppia presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. in relazione ai delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p. può essere superata solo con la prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende; non è disposta la rimessione in libertà e la decisione è trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 23 co.8 D.L. n.137/2020
Norma richiamata in relazione alla presentazione di conclusioni scritte; qui indicata come fondamento formale delle conclusioni del P.M.
art. 121 cod. proc. pen.
Richiamato in rapporto alle regole di impugnazione e alle relative censure; invocato dal ricorrente nel motivo di cassazione.
art. 125 comma 3 cod. proc. pen.
Rilevato dal ricorrente tra le norme pertinenti all'ammissibilità delle censure in cassazione e alla correttezza della motivazione.
art. 274 cod. proc. pen.
Norma inserita tra le richiamate nella doglianza sulla motivazione e sulla valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari.
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
Vanifica l'obbligo di giudizio di attualità delle esigenze cautelari per delitti aggravati dall'art. 416-bis.1 c.p., instilla una doppia presunzione in favore della custodia cautelare che può essere superata solo mediante prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminosa.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente in ordine al diritto a provvedimenti motivati e al giusto processo; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice di merito fosse comunque adeguata.
art. 416-bis.1 cod. pen. (richiamato anche tramite d.l. 13/05/1991 n.152 conv. L. 12/07/1991 n.203)
Normativa che disciplina le aggravanti e la rilevanza di legami associativi di tipo mafioso; il suo richiamo giustifica l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275 comma 3 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che regola le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione; qui applicata per la condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle Ammende.
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
Disposizione che impone l'inoltro della decisione al direttore dell'istituto penitenziario per gli adempimenti relativi al regime detentivo e a quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, sent. n. 23113 del 19/10/2018
Precedente richiamato per il principio secondo cui la doppia presunzione prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. può essere superata solo dalla prova della rescissione dei legami con l'organizzazione criminale.
Massime di principio
- In cassazione le censure generiche o meramente deduttive sulla valutazione delle prove sono spesso inammissibili: il ricorso deve indicare profili di diritto specifici e motivati.
- Il giudice di merito non è tenuto a confutare punto per punto ogni deduzione difensiva; è sufficiente una motivazione globale, logica e adeguata che dimostri di aver considerato i fatti decisivi.
- Per i reati connessi ad organizzazioni criminali (art. 416-bis.1 c.p.) opera la doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.; tale presunzione può essere superata solo con la prova della rescissione dei legami con l'organizzazione.
- Fattori individuali attenuanti (incensuratezza, lavoro, legami familiari) possono avere rilevanza recessiva di fronte alla presunzione di pericolosità legata a delitti aggravati; occorre prova concreta della recisione dei rapporti criminali.
- Il ritardo temporale tra i fatti e l'esecuzione della misura cautelare non determina automaticamente l'illegittimità della misura; va valutato nel quadro complessivo degli elementi probatori.
- La declaratoria di inammissibilità può comportare conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende).
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