Sentenza n. 4345/2026 - Milano, Sezione 4
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano c/o la Prefettura di Milano, sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, nonché per l’accertamento dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima domanda mediante l’adozione di un provvedimento espresso, e per ogni ulteriore consequenziale statuizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Milano sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto di accertare l’illegittimità del silenzio e l’obbligo dell’amministrazione di provvedere sulla domanda di permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha rappresentato che, dopo alcuni mesi di rapporto lavorativo iniziato sulla base del visto d’ingresso, il rapporto si era interrotto e ciò aveva determinato la mancata partecipazione alle precedenti convocazioni per la stipula del contratto di soggiorno. L’istanza formale di rilascio del titolo era stata presentata il 4 novembre 2024; il ricorso è stato depositato il 12 giugno 2026 e notificato il 3 giugno 2026.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito l’illegittimità del silenzio. Ha individuato in 180 giorni il termine ordinamentale per concludere il procedimento e ha considerato il 4 novembre 2024 quale data di avvio effettivo del procedimento relativo alla richiesta di permesso per attesa occupazione, pur rilevando che il procedimento originario era stato avviato prima e che l’amministrazione aveva svolto attività istruttoria. Il termine è quindi scaduto il 4 maggio 2025; essendo trascorso più di un anno prima della proposizione dell’azione, il termine di proponibilità previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. risultava superato. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 31, comma 2, c.p.a.
Il termine di proponibilità della suddetta azione è stato dunque superato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 31, comma 2 c.p.a.., con conseguente irricevibilità per tardività del ricorso in esame.
L’azione avverso il silenzio deve essere proposta entro il termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a.; il suo superamento determina l’irricevibilità del ricorso.
Massime di principio
- Ai fini della proponibilità dell’azione avverso il silenzio, il termine previsto dall’art. 31, comma 2, c.p.a. decorre dalla scadenza del termine per concludere il procedimento; il superamento del termine di proponibilità comporta l’irricevibilità del ricorso.
- Quando una richiesta di rilascio di un titolo si innesta in un procedimento amministrativo già avviato ma riguarda una successiva e modificata istanza, la data di avvio rilevante ai fini del termine per agire contro il silenzio può essere individuata nella presentazione formale della nuova richiesta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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