Cassazione Penale, Ordinanza n. 26910/2026 del 16/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La decisione riguarda il ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza di merito che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di ricettazione. I motivi di ricorso erano due: con il primo e il secondo si denunciavano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato e al diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. Il ricorrente sosteneva, in sostanza, che la motivazione dei giudici di merito fosse erronea o insufficiente sia quanto alla consapevolezza della provenienza illecita dei beni, sia quanto alla negazione dell'applicazione dell'art. 131-bis c.p. Nel procedimento era presente anche una parte civile, che aveva depositato conclusioni scritte nel giudizio camerale di legittimità chiedendo la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi privi di specificità perché sostanzialmente riproduttivi di censure già esaminate e disattese dai giudici di merito con argomentazioni logiche e giuridiche corrette. In particolare, i giudici di merito avevano valorizzato l'assenza di qualunque attendibile dichiarazione dell'imputato sulla provenienza dei beni ricettati, nonché la non configurabilità della particolare tenuità del fatto, in ragione della natura dei beni (due veicoli efficienti e di valore non modesto) e dell'abitualità della condotta, desunta anche da precedenti specifici per ricettazione. La Corte ha inoltre rigettato la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile, richiamando il principio secondo cui nel rito camerale non partecipato la parte civile ha diritto alle spese solo se abbia svolto memorie utili a contrastare l'avverso ricorso, circostanza non riscontrata nel caso concreto. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice del delitto di ricettazione, rispetto alla quale il ricorrente contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è stata esclusa perché l'offesa è stata ritenuta non tenue, i beni avevano natura e valore non modesti e la condotta risultava abituale.
art. 611, comma 1, c.p.p.
Nel giudizio di legittimità celebrato in camera di consiglio non partecipata, la parte civile può ottenere la liquidazione delle spese solo se le memorie scritte abbiano fornito un utile contributo alla decisione.
Sez. U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022
Richiamata come precedente di legittimità sul diritto della parte civile alle spese nel rito camerale non partecipato quando abbia svolto un'effettiva attività difensiva utile.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso devono essere specifici: sono inammissibili le censure che si limitano a riprodurre questioni già esaminate e motivate congruamente dai giudici di merito.
- In tema di ricettazione, l'elemento soggettivo può essere desunto dalla mancanza di una spiegazione attendibile sulla provenienza dei beni e dagli elementi fattuali del caso concreto, purché la motivazione sia logicamente coerente.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata quando l'offesa non sia lieve per natura, valore o modalità della condotta, e quando emergano indici di abitualità desumibili anche da precedenti specifici.
- Nel giudizio camerale non partecipato in cassazione, la parte civile ha diritto alla liquidazione delle spese soltanto se le sue conclusioni scritte abbiano apportato un contributo utile alla decisione; in mancanza, la richiesta va rigettata.
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