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Sentenza

Sentenza del 19/12/2022 n. 37155 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia rettificava le dichiarazioni IRES, IRAP e IVA della società per l'annualità indicata contestando proventi illeciti pari a Euro 2.266.920,42 e un'indebita detrazione di Euro 102.800,00, oltre all'irrogazione di sanzioni. Il curatore fallimentare impugnò gli atti; la CTP respinse i ricorsi, la CTR li accolse annullando gli atti perché il processo verbale, presupposto dell'avviso, era stato notificato solo all'amministratore della società in bonis e non al curatore. L'Agenzia ha ricorso in Cassazione contestando l'illegittimità della decisione d'appello, sostenendo che la notifica del processo verbale al fallito/amministratore è sufficiente in presenza dell'obbligo di consegna della documentazione al curatore (presunzione iuris tantum) e, in alternativa, che gli avvisi riproducevano il contenuto essenziale del processo verbale come previsto dall'art. 42 DPR 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia (assorbendo il secondo), ritenendo che, in presenza dell'obbligo di consegna della documentazione aziendale al curatore (art. 48 L. Fall., ora richiamato nei corrispondenti articoli del codice della crisi), la notifica del processo verbale all'amministratore della società determina una presunzione iuris tantum di consegna al curatore, che il curatore può comunque vincere con prova contraria (es. dimostrazione di irreperibilità del fallito). Poiché il curatore non ha fornito prova contraria, la sentenza di merito è stata cassata e la causa rinviata alla CTR di secondo grado (Lombardia) in diversa composizione perché riesamini la questione e decida anche sulle spese del presente giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente), art. 7, comma 1

    Riferimento generale ai diritti di difesa del contribuente; utilizzata per valutare le modalità di motivazione e notifica degli atti impositivi.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Prevede la possibilità di riprodurre negli atti impositivi il contenuto essenziale del processo verbale in alternativa alla sua allegazione; la mancata allegazione può essere compensata dalla riproduzione essenziale o dalla presunzione di consegna al curatore.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39, 40, 41-bis

    Norme procedurali relative agli accertamenti e alle notifiche fiscali, inquadrano gli avvisi impugnati.

  • D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 25

    Richiamato quale riferimento normativo sui criteri applicabili alle imposte locali (IRAP) nell'ambito dell'accertamento.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 56, comma 5

    Norma relativa all'IVA e alle modalità di rettifica/detrazione; richiamata in relazione all'indebita detrazione contestata.

  • R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare), artt. 31, 42, 48, 88

    Art. 48 (ora ricondotto nel codice della crisi) impone l'obbligo di consegna della documentazione aziendale al curatore: da ciò la Corte desume la presunzione iuris tantum di consegna dei processi verbali notificati al fallito/amministratore.

  • D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16

    Norma sulle sanzioni amministrative tributarie richiamata nel contesto dell'impugnazione delle sanzioni irrogate.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 (vizi di motivazione/omesso esame di fatto decisivo)

    Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di norme e omesso esame di fatti decisivi; il primo motivo è stato ritenuto fondato, il secondo assorbito.

  • Codice della crisi e dell'insolvenza, artt. 148-149 (richiamo interpretativo)

    Rinvio normativo moderno che riproduce gli obblighi di consegna della documentazione e i relativi effetti rispetto al curatore nella liquidazione giudiziale/crisi; utilizzato per interpretare la regola de quo in chiave attuale.

Massime di principio

  • La notifica del processo verbale di constatazione al fallito/amministratore, prima del fallimento, produce una presunzione iuris tantum che la documentazione sia pervenuta al curatore in virtù dell'obbligo di consegna della documentazione aziendale; tale presunzione può essere superata solo con prova contraria fornita dal curatore (es. dimostrazione dell'irreperibilità del fallito o della mancata consegna).
  • La mancata allegazione del processo verbale agli avvisi notificati al curatore non determina automaticamente l'illegittimità degli atti se il processo verbale era stato in precedenza notificato al fallito e ricorrono gli obblighi di consegna della documentazione; tuttavia la questione va valutata caso per caso e la CTR deve verificare se il curatore abbia efficacemente smentito la presunzione.
  • In alternativa, la riproduzione negli atti dell'essenziale contenuto del processo verbale (art. 42 DPR 600/1973) costituisce un rimedio possibile alla mancata allegazione; ma anche questo profilo può essere esaminato dal giudice di merito alla luce della completezza della riproduzione.
  • Il curatore ha interesse e onere processuale ad impugnare tempestivamente gli atti opposti alla massa per evitare la loro definitività; non è sufficiente affermare di non aver conosciuto il contenuto: occorre offrire prova della mancata ricezione o dell'irreperibilità del fallito.
  • In caso di rimessione alla Corte territoriale, il giudice di merito dovrà valutare concretamente se la presunzione di consegna sia stata efficacemente superata e se la forma dell'atto impositivo (allegazione del verbale o riproduzione essenziale) sia stata rispettata.

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