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Sentenza

Sentenza del 30/06/2015 n. 2904 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Sottoscrizione - Mancata produzione della delega - Nullità - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha ritenuto nullo l'avviso di accertamento, in applicazione dell'orientamento consolidato secondo cui gli accertamenti in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio oppure da un funzionario della carriera direttiva validamente delegato. In assenza della prova della delega, l'atto non soddisfa i requisiti previsti dalla legge.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha contestato la validità dell'avviso di accertamento perché non risultava sottoscritto dal capo dell'Ufficio né da un impiegato della carriera direttiva munito di una valida delega. La mancata produzione o dimostrazione della delega impedisce di verificare il potere del sottoscrittore e incide sulla validità formale dell'atto.

Norme richiamate

  • Articolo 42, commi 1 e 3, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Gli avvisi di accertamento devono essere sottoscritti dal capo dell'Ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.

    La norma impone che l'avviso sia sottoscritto dal capo dell'Ufficio oppure da un funzionario validamente delegato. Se la delega non è provata o l'atto è sottoscritto da soggetto privo del relativo potere, l'avviso di accertamento è nullo.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve consentire di verificare che il soggetto che lo ha sottoscritto fosse il capo dell'Ufficio o fosse munito di una delega valida.
  • Quando il contribuente contesta la legittimazione del sottoscrittore, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza e la validità della delega, ove necessaria.
  • La mancata produzione della delega non è una semplice irregolarità formale se impedisce di accertare il potere di firma: può comportare la nullità dell'atto.
  • In situazioni analoghe è opportuno esaminare l'avviso, la qualifica del firmatario, l'eventuale delega e la normativa applicabile alla data di emissione dell'atto.
  • La nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione o di delega deve essere fatta valere nei termini e con le modalità previste per l'impugnazione dell'atto.

Testo integrale

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