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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-35/20

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2021. — Procedimento penale a carico di A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Diritto dei cittadini dell’Unione di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Articoli 4 e 5 – Obbligo di essere muniti di una carta d’identità o di un passaporto – Regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) – Allegato VI – Attraversamento della frontiera marittima di uno Stato membro a bordo di un’imbarcazione di diporto – Regime sanzionatorio applicabile in caso di circolazione tra Stati membri senza carta d’identità o passaporto – Regime penale di giorni-ammenda – Calcolo dell’ammenda in funzione del reddito mensile medio dell’autore del reato – Proporzionalità – Gravità della pena rispetto al reato. — Causa C-35/20

Giurisprudenza europea62020CJ0035

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto UE l’obbligo, imposto dalla Finlandia ai propri cittadini, di essere muniti di un documento di identità o di viaggio valido quando si recano in un altro Stato membro o rientrano da esso. Ha inoltre chiarito che tale obbligo non è escluso dal fatto che il viaggio avvenga su un’imbarcazione da diporto attraversando acque internazionali, nei casi in cui il codice frontiere Schengen consente controlli d’identità. È invece incompatibile con il diritto dell’Unione un sistema sanzionatorio che, per una violazione lieve, conduca a un’ammenda pari a circa il 20% del reddito mensile netto dell’autore.

Libera circolazione: compatibilità con il diritto UE dell’obbligo di munirsi di carta d’identità o passaporto per viaggi tra Stati membri e della sanzione penale calcolata a giorni-ammenda in rapporto al reddito.

La questione giuridica

Se gli articoli 21 TFUE, 4, 5, 27 e 36 della direttiva 2004/38/CE, nonché l’articolo 21 del regolamento (CE) n. 562/2006 (codice frontiere Schengen) ostino: 1) a una normativa nazionale che impone, a pena di sanzione penale, di essere muniti di carta d’identità o passaporto validi quando ci si reca in un altro Stato membro; 2) a una normativa analoga per il rientro nel proprio Stato membro da un altro Stato membro, anche quando il viaggio avvenga a bordo di un’imbarcazione da diporto attraversando acque internazionali; 3) a un regime sanzionatorio di giorni-ammenda che può condurre, nel caso concreto, a un’ammenda pari a circa il 20% del reddito mensile netto, per violazione considerata di lieve entità.

Principio di diritto

Il diritto dell’Unione non osta a che uno Stato membro imponga ai propri cittadini, quando si recano in un altro Stato membro o rientrano da esso, l’obbligo di essere muniti di carta d’identità o passaporto validi, anche con sanzione penale, purché le sanzioni siano proporzionate e non discriminatorie; per i viaggi in imbarcazione da diporto attraverso acque internazionali, l’obbligo può operare nelle condizioni previste dal codice frontiere Schengen, inclusa la possibilità di verifiche d’identità. Tuttavia, una sanzione pecuniaria parametrata ai giorni-ammenda che possa raggiungere, nel caso concreto, circa il 20% del reddito mensile netto per una violazione di lieve entità è sproporzionata e quindi incompatibile con l’articolo 21 TFUE, gli articoli 4 e 36 della direttiva 2004/38 e l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta.

Norme richiamate

  • Articolo 21 TFUE
  • Direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 4 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 5 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 27 direttiva 2004/38/CE
  • Articolo 36 direttiva 2004/38/CE
  • Regolamento (CE) n. 562/2006
  • Articolo 21 regolamento (CE) n. 562/2006
  • Allegato VI del regolamento (CE) n. 562/2006
  • Articolo 49, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
  • Articolo 267 TFUE

Obbligo di documento di identità e sanzioni per l’attraversamento della frontiera

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein oikeus (Corte suprema finlandese) in un procedimento penale a carico di un cittadino finlandese, sanzionato per avere attraversato la frontiera senza esibire passaporto o carta d’identità. La Corte interpreta l’articolo 21 TFUE, la direttiva 2004/38/CE e il codice frontiere Schengen nella versione del regolamento (CE) n. 562/2006.

Fatti e procedimento principale

Il 25 agosto 2015 A ha compiuto un viaggio di andata e ritorno tra Finlandia ed Estonia a bordo di un’imbarcazione da diporto, attraversando acque internazionali. Pur essendo titolare di un passaporto finlandese valido, non lo aveva con sé e, al controllo di frontiera a Helsinki, non è stato in grado di esibirlo; la sua identità è stata poi accertata tramite patente di guida.

Il tribunale di primo grado aveva accertato la violazione ma non aveva inflitto sanzione, ritenendo l’infrazione lieve e l’ammenda, calcolata a giorni-quota, eccessiva. La corte d’appello aveva invece escluso il reato minore. Il pubblico ministero ha proposto ricorso dinanzi alla Corte suprema, che ha sollevato le questioni pregiudiziali.

Quadro normativo dell’Unione

La Corte richiama:

  • l’articolo 21, paragrafo 1, TFUE, sul diritto dei cittadini dell’Unione di circolare e soggiornare liberamente;
  • gli articoli 4, 5, 27 e 36 della direttiva 2004/38/CE;
  • gli articoli 20, 21 e 18 del regolamento (CE) n. 562/2006, nonché l’allegato VI, punto 3.2.5, relativo alla navigazione da diporto;
  • l’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, quale parametro di proporzionalità della pena.

La direttiva 2004/38 stabilisce che il cittadino dell’Unione, per uscire dal territorio di uno Stato membro e per entrare in un altro, deve essere munito di carta d’identità o passaporto validi; l’articolo 36 consente agli Stati membri di determinare le sanzioni per la violazione delle norme nazionali di attuazione, purché effettive e proporzionate.

Primo e secondo quesito: obbligo di munirsi del documento e rilevanza dell’itinerario in barca da diporto

La Corte osserva che la condizione di essere muniti di carta d’identità o passaporto costituisce una formalità connessa all’esercizio della libera circolazione e mira a consentire l’identificazione del cittadino dell’Unione in caso di controllo. Di conseguenza, uno Stato membro può imporre ai propri cittadini tale obbligo quando si recano in un altro Stato membro, indipendentemente dal mezzo di trasporto e dall’itinerario.

Quanto al rientro nel proprio Stato membro, la direttiva 2004/38 non disciplina l’ingresso del cittadino nel proprio Stato di cittadinanza, ma il ritorno dopo l’esercizio della libera circolazione resta nell’ambito dell’articolo 21 TFUE. Anche in questo caso l’obbligo di avere con sé il documento è considerato una formalità che agevola i controlli e non condiziona il diritto d’ingresso, purché l’interessato possa comunque dimostrare la propria identità con altri mezzi e le sanzioni restino proporzionate e non discriminatorie.

La Corte attribuisce rilievo al regolamento frontiere Schengen: l’articolo 21 consente agli Stati membri di effettuare controlli d’identità all’interno del territorio, mentre l’allegato VI, punto 3.2.5, permette, per le imbarcazioni da diporto provenienti o dirette verso un porto situato in uno Stato membro, verifiche di frontiera in base a una valutazione dei rischi di immigrazione illegale. Pertanto, il fatto che il viaggio avvenga su un’imbarcazione da diporto e attraversando acque internazionali non esclude la legittimità della richiesta di esibire il documento.

Terzo quesito: proporzionalità della sanzione a giorni-ammenda

La Corte ricorda che, ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, della Carta, la pena deve essere adeguata alla gravità dell’infrazione e non eccedere quanto necessario. Pur potendo gli Stati membri tener conto della capacità contributiva dell’autore del reato, il sistema sanzionatorio deve restare effettivo ma non eccessivo.

Nel caso finlandese, l’ammenda per il reato minore di violazione delle frontiere viene calcolata in giorni-quota e può raggiungere, in concreto, un importo pari a circa il 20% del reddito mensile netto dell’autore, senza un massimale. La Corte ritiene che una sanzione del genere, per una violazione considerata di lieve entità e consistente nella mera mancata disponibilità del documento durante il viaggio, sia sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, che è quello di garantire l’effettività dei controlli e l’identificazione del viaggiatore.

Decisione

La Corte conclude che:

  • l’obbligo di essere muniti di carta d’identità o passaporto validi, sanzionato penalmente, è compatibile con il diritto UE per i viaggi verso un altro Stato membro e per il rientro nello Stato d’origine, purché non condizioni il diritto di ingresso e le sanzioni rispettino proporzionalità e non discriminazione;
  • per i viaggi in imbarcazione da diporto, le verifiche e la richiesta di esibizione del documento possono avvenire nelle condizioni previste dal codice frontiere Schengen;
  • è invece contrario al diritto dell’Unione un regime di sanzioni che, per un’infrazione lieve, possa comportare un’ammenda pari a circa il 20% del reddito mensile netto dell’autore del reato.

Come è indicizzato

Materielibera circolazione dei cittadini dell’unionecittadinanza dell’unionecontrolli alle frontiere schengendiritto penale sanzionatorioproporzionalità delle sanzioni

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