Sentenza n. 942/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, inizialmente contestata, della sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo che aveva riconosciuto il beneficio della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici richiesti, nei limiti della prescrizione quinquennale
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Bergamo, passata in giudicato, che aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio della Carta elettronica del docente previsto dall’art. 1, comma 121, della l. 107/2015. Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato che Sogei S.p.A., gestore della procedura di erogazione del servizio, aveva accreditato il relativo importo nel borsellino elettronico della docente. La ricorrente non ha contestato tale dichiarazione e non ha svolto ulteriori attività processuali.
La decisione
Il TAR ha ritenuto che la dichiarazione circostanziata dell’Amministrazione, proveniente da un’amministrazione statale e non contestata dalla ricorrente, fosse sufficiente a comprovare l’integrale esecuzione del giudicato. Poiché la pretesa azionata aveva trovato piena soddisfazione in sede amministrativa ed era venuta meno la posizione di contrasto tra le parti, il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Quanto alle spese, ha valorizzato il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, che aveva eseguito la pronuncia, nonché la serialità dei ricorsi patrocinati dagli stessi difensori e la conseguente riduzione dell’impegno professionale per ciascun procedimento. Il Ministero è stato condannato a rimborsare i cinque sesti delle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori, con compensazione della restante parte.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, utilizzabile anche per l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 114 c.p.a.
È richiamato quale fondamento processuale del giudizio di ottemperanza.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente al giudice di dichiarare cessata la materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Prevede il beneficio della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
art. 4, comma 2, d.m. 55/2014
È richiamato per giustificare la riduzione proporzionale del compenso in presenza di posizioni processuali e questioni identiche trattate dai medesimi difensori in una pluralità di giudizi.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la dichiarazione circostanziata dell’amministrazione sull’avvenuta esecuzione del giudicato può essere ritenuta sufficiente a provare l’adempimento quando proviene dall’amministrazione competente, presenta contenuti specifici e non è contestata dalla parte ricorrente.
- Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l’amministrazione soddisfa integralmente la pretesa derivante dal giudicato, viene meno la posizione di contrasto tra le parti e il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La mancata contestazione, da parte del ricorrente, della documentazione o dichiarazione amministrativa attestante l’esecuzione del giudicato costituisce un elemento valutabile dal giudice ai fini dell’accertamento dell’avvenuta soddisfazione della pretesa.
- Nella liquidazione delle spese di lite può assumere rilievo la serialità di ricorsi analoghi patrocinati dai medesimi difensori, poiché la standardizzazione delle attività e la sostanziale identità delle questioni possono giustificare una riduzione proporzionale del compenso.
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