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Sentenza

Sentenza n. 267/2026 - Brescia, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 801 del 20.10.2023, resa sul ricorso R.G. n. 288/2023, rilasciata ai sensi dell’art. 475 cpc notificata in data 15.04.2024, passata in giudicato come da attestazione del 18.04.2025.

Giustizia amministrativa202500585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo – sezione lavoro – n. 801 del 20 ottobre 2023, passata in giudicato, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti beneficiari)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 114 e ss. c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva accertato il loro diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici e aveva condannato il Ministero a metterla a loro disposizione, nei limiti della prescrizione quinquennale. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 15 aprile 2024, non era stata appellata ed era divenuta definitiva. Nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese legali, omettendo di accreditare le somme dovute sulla Carta del docente. I ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di completa esecuzione entro trenta giorni e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito, depositando una relazione dalla quale risultava la trasmissione della sentenza per l'esecuzione e il pagamento delle sole spese legali, senza contestare il mancato adempimento sostanziale.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha verificato che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo e che il Ministero non aveva dato completa esecuzione alla pronuncia. Ha quindi ritenuto integrati i presupposti dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dell'art. 14 d.l. n. 669/1996, condannando il Ministero a dare completa esecuzione alla sentenza entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione, mediante il rilascio della Carta del docente e l'accredito delle somme spettanti. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della competente Direzione generale e a ricorrere, ove necessario per insufficienza degli stanziamenti, al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza proposto dinanzi al giudice amministrativo competente.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per completare le procedure di pagamento; decorso tale termine, è possibile agire in ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996

    Consente, in caso di insufficiente capienza degli appositi capitoli di bilancio, il pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al titolo giudiziale.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo esecutivo del giudice ordinario è passato in giudicato, è stato notificato all'amministrazione e, per i provvedimenti comportanti il pagamento di somme di denaro da parte dello Stato o di enti pubblici non economici, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • L'esecuzione soltanto parziale di una sentenza, limitata alle spese legali e non estesa alla prestazione principale imposta dal titolo, integra inadempimento e legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare in caso di persistente inerzia.
  • L'eventuale insufficienza degli stanziamenti di bilancio non impedisce l'esecuzione di un titolo giudiziale di pagamento, potendo il commissario ricorrere al pagamento in conto sospeso nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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