Sentenza n. 2190/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.G. n. 1543/2024, con cui è stata autorizzata la permanenza di opere strutturali eseguite in violazione della normativa sismica, subordinandola alla realizzazione di opere di adeguamento
Esito
Favorevole al ricorrente (comproprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il provvedimento regionale deducendo violazione degli artt. 1, 2, 3 e 10-bis della l. 241/1990, dell'art. 97 Cost., difetto di istruttoria e di motivazione, nonché violazione dei principi di buon andamento e imparzialità. Ha sostenuto che il Genio Civile si fosse basato esclusivamente sulla documentazione prodotta dal controinteressato, omettendo di valutare le osservazioni e le consulenze tecniche da essa depositate, che evidenziavano la non corrispondenza tra gli elaborati progettuali e lo stato reale dell'immobile. È stato inoltre contestato il mancato sopralluogo, nonostante la richiesta proveniente da altro ufficio del Genio Civile, e l'omessa considerazione delle osservazioni della ricorrente. Il controinteressato ha proposto ricorso incidentale contro il provvedimento del Genio Civile che aveva dichiarato inefficace il parere tecnico preventivo del 2003 e annullato in autotutela i successivi pareri e l'avviso di conformità, nonché contro il provvedimento comunale di annullamento del permesso di costruire rilasciato per gli interventi di adeguamento sismico. Ha dedotto carenza dei presupposti dell'autotutela, erronea qualificazione delle difformità come originarie anziché sopravvenute, tardività dell'annullamento, inapplicabilità della deroga al termine di sei mesi prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, violazione dell'affidamento, difetto di motivazione sull'interesse pubblico, violazione del contraddittorio e del principio di legalità e tipicità, nonché illegittimità derivata dell'annullamento del permesso di costruire.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso principale e annullato il D.D.G. n. 1543/2024. La verificazione disposta in corso di causa ha accertato che gli elaborati allegati alla richiesta di parere preventivo rappresentavano elementi strutturali inesistenti, tra cui muri di spina e un muro portante, indicavano un'orditura dei solai diversa da quella reale e non rappresentavano correttamente lo stato dell'immobile. Il verificatore ha inoltre accertato che le opere progettate non avrebbero adeguato l'edificio alla normativa antisismica, che il setto murario previsto non avrebbe avuto continuità strutturale e che l'intervento risultava incompatibile con la normativa sismica vigente all'epoca, anche in ragione della larghezza delle strade. L'istruttoria amministrativa, svolta su base meramente documentale e senza sopralluogo, è stata quindi ritenuta viziata ab origine da travisamento dei fatti e difetto di istruttoria. Il primo motivo è stato ritenuto fondato e assorbente. Il ricorso incidentale è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto legittimo il successivo esercizio dell'autotutela, poiché i provvedimenti erano stati ottenuti sulla base di false rappresentazioni dei fatti: opera quindi la deroga al termine di sei mesi prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990. Le falsità non sono state considerate meri errori materiali, ma alterazioni sostanziali e deliberate della realtà strutturale, idonee a indurre in errore l'amministrazione. Ne consegue anche l'insussistenza di un affidamento legittimo, non potendo essere tutelato l'affidamento colpevole. Il provvedimento del Genio Civile è stato qualificato come atto dovuto e vincolato; l'annullamento comunale del permesso di costruire è stato ritenuto inevitabile, quale conseguenza della caducazione dei pareri sismici presupposti. L'Amministrazione regionale e il controinteressato sono stati condannati in solido alle spese di lite, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori, nonché alle spese di verificazione.
Norme richiamate
artt. 1, 2 e 3 l. 241/1990
I principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza impongono un'istruttoria adeguata e coerente con la reale situazione di fatto.
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per l'omessa considerazione delle proprie osservazioni; il TAR ha deciso la controversia sul fondato e assorbente vizio di istruttoria e travisamento, senza sviluppare una distinta statuizione decisiva sulla norma.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
La norma esclude l'applicazione dei termini decadenziali per i provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci.
Quando il provvedimento favorevole sia stato ottenuto mediante falsa rappresentazione dei fatti, l'amministrazione può esercitare l'autotutela senza il limite temporale ordinario di sei mesi; il ritiro costituisce conseguenza necessaria dell'accertamento del vizio genetico.
art. 21-quinquies l. 241/1990
Il controinteressato ha sostenuto che, in presenza di modifiche sopravvenute della situazione di fatto, sarebbe stata necessaria la revoca; il TAR ha escluso tale ricostruzione, ravvisando una falsità originaria della rappresentazione progettuale.
art. 64 c.p.a.
La verificazione ha fornito l'accertamento tecnico decisivo sulla difformità tra gli elaborati progettuali e lo stato dei luoghi e sull'inidoneità delle opere di adeguamento.
D.M. 16 gennaio 1996, punto C.9.1.1
Gli interventi che comportano un aumento del numero dei piani sono ammissibili esclusivamente ove siano compatibili con le larghezze delle strade su cui prospettano.
L'intervento strutturale è stato ritenuto incompatibile con la normativa sismica vigente, anche perché le strade prospicienti avevano larghezza inferiore a 10 metri.
D.D.G. 344/2020, Allegato A
La pratica di adeguamento avrebbe dovuto essere sottoposta alla procedura di cui alla lettera A), con esame obbligatorio del progetto, e non alla procedura semplificata di cui alla lettera B), soggetta a controllo solo mediante sorteggio.
Massime di principio
- L'amministrazione non può fondare un provvedimento tecnico favorevole su elaborati progettuali non verificati quando siano contestate, con elementi specifici, divergenze sostanziali rispetto allo stato dei luoghi; l'omesso accertamento diretto, ove necessario, integra difetto di istruttoria e travisamento dei fatti.
- La verificazione tecnica che accerti la rappresentazione di elementi strutturali inesistenti, l'errata descrizione dell'orditura dei solai e l'inidoneità delle opere progettate a rendere l'immobile conforme alla normativa antisismica dimostra un vizio genetico del procedimento e impone l'annullamento del provvedimento favorevole fondato su tali dati.
- La deroga al termine ordinario per l'annullamento d'ufficio prevista dall'art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990 opera quando il provvedimento sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti; in tal caso non è necessario qualificare le difformità come sopravvenienze né rispettare il termine di sei mesi.
- L'affidamento del privato sulla stabilità di atti favorevoli ottenuti mediante una rappresentazione falsa o non veritiera dei presupposti di fatto non è legittimo né meritevole di tutela, poiché l'affidamento tutelabile deve essere incolpevole.
- Quando un titolo edilizio si fonda necessariamente su pareri di compatibilità o autorizzazioni sismiche successivamente caducati per falsità dei presupposti, l'amministrazione edilizia deve rimuovere il titolo consequenziale, venendo meno il suo fondamento giuridico.
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