Cassazione Civile, Ordinanza n. 21064/2021 del 22/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia origina da una domanda di equa riparazione per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare nella quale il ricorrente, già dipendente della società fallita, era stato ammesso al passivo per un credito di lavoro. La Corte d’appello, decidendo sull’opposizione del Ministero alla pretesa indennitaria, ha ridotto l’importo dell’ingiunzione, ritenendo che il massimo indennizzabile dovesse essere contenuto nel valore del credito residuo, dopo la detrazione di quanto percepito dal ricorrente dal Fondo di Garanzia INPS; ha inoltre liquidato le spese con compensazione parziale. Con il ricorso per cassazione il creditore ha dedotto sette motivi: (1) violazione dell’art. 2-bis L. n. 89/2001 perché il valore della domanda andava fissato in euro 7.551,00, considerando che l’ammissione al passivo riconosceva interessi e rivalutazione; (2) ulteriore violazione della stessa disciplina per mancata considerazione degli interessi sul capitale annualmente rivalutato nel parametro dell’indennizzo; (3) omesso esame del fatto decisivo consistente nel mancato riconoscimento degli interessi legali sulla somma capitale annualmente dovuta; (4) nullità del provvedimento per contrasto irriducibile tra affermazioni incompatibili, in relazione alla premessa secondo cui il valore del credito presupposto costituisce il tetto massimo dell’indennizzo; (5) nullità della sentenza per errore nel calcolo dell’aliunde perceptum, essendo stato indicato un importo superiore a quello risultante dal tabulato INPS; (6) violazione di legge per avere la Corte territoriale ridotto automaticamente e aritmeticamente l’indennizzo in base all’aliunde perceptum, pur in assenza di intervento o surroga dell’INPS; (7) errore nella liquidazione delle spese di lite, perché avrebbe dovuto essere applicato uno scaglione di valore più elevato e comunque rispettati i minimi tariffari. La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbiti tutti gli altri, affermando che, ai fini del limite quantitativo dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, L. n. 89/2001, il giudice dell’equa riparazione deve individuare l’esatto valore della causa presupposta, includendovi gli interessi riconosciuti nel giudizio presupposto; nel caso di un credito di lavoro ammesso al passivo, tale valore non coincide con il solo importo nominale ammesso, ma deve tener conto della rivalutazione e degli interessi liquidati dal giudice delegato. La Corte ha quindi cassato il decreto e rinviato alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, per nuovo esame del quantum e per la regolazione delle spese di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti gli altri motivi, ha cassato il decreto della Corte d’appello limitatamente al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell’annullamento è che il giudice di merito aveva erroneamente individuato il valore della posta in gioco nel solo valore nominale del credito ammesso, senza considerare rivalutazione e interessi riconosciuti nel procedimento fallimentare presupposto.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È richiamato per dedurre nullità del provvedimento e motivazione apparente o affetta da contrasto irriducibile.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È richiamato per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
art. 2-bis, comma 3, L. n. 89 del 2001
Il limite quantitativo dell’indennizzo per irragionevole durata del processo va determinato con riferimento all’esatto valore della causa presupposta; in tale valore devono essere inclusi gli interessi liquidati nella decisione definitoria del giudizio presupposto.
d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
È citato come fonte della versione dell’art. 2-bis, comma 3, applicata nel caso.
art. 17 c.p.c.
È richiamato in via analogica per l’individuazione del valore della causa nei processi esecutivi.
Massime di principio
- Nel giudizio di equa riparazione per irragionevole durata del processo, il limite massimo dell’indennizzo va parametrato al valore effettivo della controversia presupposta e non al solo importo nominale originariamente o formalmente riconosciuto.
- Quando il giudizio presupposto abbia riconosciuto, oltre al capitale, rivalutazione monetaria e interessi, tali accessori incidono sul valore della "posta in gioco" e devono essere considerati nella determinazione del tetto indennizzabile ex art. 2-bis L. n. 89/2001.
- La detrazione di somme percepite aliunde può rilevare solo ai fini della concreta quantificazione, ma non può condurre a una riduzione del parametro legale se ciò implica ignorare il contenuto effettivo del credito accertato nel processo presupposto.
- Nel valutare il valore della causa presupposta, il giudice dell’equa riparazione deve attenersi all’esito oggettivo del giudizio precedente, prescindendo da elementi non coerenti con quanto ivi liquidato o riconosciuto.
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