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Sentenza

Sentenza del 04/06/2020 n. 1397 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie, catastali - Imposta di registro - Provvedimento che dichiara esecutivo lodo arbitrale - Sospensione dell'efficacia - Irrilevanza ai fini dell'assoggettabilità ad imposta di registro.(prima massima). Registro, ipotecarie, catastali - Procedimento dirichiesta di concessione di esecutorietà del lodo arbitrale - Applicabilitàdella prenotazione a debito imposta di registro - Esclusione.(seconda massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il testo riporta due massime, ma non identifica le parti, l’atto impugnato né i fatti processuali specifici. La prima questione riguarda l’assoggettabilità all’imposta di registro del provvedimento che dichiara esecutivo un lodo arbitrale, anche quando l’efficacia del provvedimento sia successivamente sospesa. La seconda riguarda l’applicabilità della prenotazione a debito dell’imposta di registro nel procedimento per ottenere l’esecutorietà del lodo.

La decisione

Secondo la prima massima, il provvedimento che dichiara esecutivo il lodo è soggetto a imposta di registro se è esecutivo al momento della registrazione; una successiva sospensione della sua efficacia non incide sull’imposizione. Secondo la seconda, la prenotazione a debito prevista per le sentenze di condanna dell’Amministrazione rese in procedimenti contenziosi non si applica alla richiesta di esecutorietà del lodo, che appartiene alla giurisdizione volontaria. Il testo non riporta dispositivo, spese, importi o l’esito di un ricorso riferito a parti determinate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 37

    L'art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986 nell'assoggettare ad imposizione i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali fa riferimento all'esecutività al momento della registrazione a nulla rilevando l'eventuale sopravvenuta sospensione dell'efficacia.

    L’imposta è dovuta considerando l’esecutività del provvedimento al momento della registrazione. Una sospensione intervenuta successivamente non elimina l’assoggettamento a imposta.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 59

    La richiesta di concessione dell'esecutorietà del lodo si inserisce in un peculiare procedimento di giurisdizione volontaria con riferimento al quale non trova applicazione la prenotazione a debito, prevista dall'art. 59 TUR per le sentenze di condanna dell'Amministrazione emesse nell'ambito di procedimenti contenziosi.

    La prenotazione a debito prevista dall’art. 59 per le sentenze di condanna dell’Amministrazione in procedimenti contenziosi non si estende al procedimento di giurisdizione volontaria volto a ottenere l’esecutorietà di un lodo.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 158

    La norma è citata tra i riferimenti normativi della seconda massima, ma il testo fornito non ne espone una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Per verificare l’assoggettamento a imposta di registro di un provvedimento che rende esecutivo un lodo arbitrale, rileva la sua condizione al momento della registrazione; una sospensione successiva non modifica, di per sé, tale presupposto.
  • La prenotazione a debito prevista per le sentenze di condanna dell’Amministrazione in procedimenti contenziosi non si applica automaticamente a procedimenti di giurisdizione volontaria: occorre considerare la natura del procedimento e la specifica previsione normativa.

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