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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33373/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione IVA per l'anno 2014. L'Ufficio aveva recuperato a ruolo un minore credito IVA di euro 500.000, ritenendo che la società non potesse esporre in detrazione/compensazione quel credito dopo averne in precedenza chiesto il rimborso per l'anno 2013 ex art. 38-bis d.P.R. n. 633/1972, rimborso non erogato perché non era stata prestata la garanzia fideiussoria. La CTR ha accolto l'appello della società, osservando che il credito era stato sì indicato, ma non utilizzato, e che la società aveva formalmente rinunciato alla precedente richiesta di rimborso; perciò nessuna somma era dovuta. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con un unico motivo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 8 d.P.R. n. 322/1998 e degli artt. 38-bis e 57 d.P.R. n. 633/1972: secondo la ricorrente, la rinuncia al rimborso non sarebbe stata giuridicamente valida ed efficace senza presentazione di dichiarazione integrativa nei termini, sicché la procedura di rimborso sarebbe rimasta attiva e avrebbe impedito la successiva esposizione del medesimo credito in detrazione/compensazione nella dichiarazione 2014.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ricostruito i principi in tema di IVA distinguendo tra rimborso e detrazione/compensazione: il credito IVA può essere chiesto a rimborso o portato in detrazione, ma opera il principio di alternatività; la rinuncia alla domanda di rimborso non estingue il diritto di credito, che può essere nuovamente azionato nei limiti di legge, mentre la modifica dell'opzione può avvenire per compensazione entro l'anno successivo alla maturazione del credito. Nel caso concreto, la sentenza impugnata era coerente con tali principi perché la società aveva rinunciato alla richiesta di rimborso e non aveva mai utilizzato il credito, sicché non risultava dovuta alcuna somma. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiama il controllo automatizzato sulla dichiarazione IVA da cui è scaturita la cartella impugnata.

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Disciplina il rimborso del credito IVA; la compilazione della dichiarazione può integrare domanda di rimborso e il sistema è retto dal principio di alternatività con la detrazione.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della pretesa di preclusione alla successiva detrazione/compensazione del credito.

  • art. 8 d.P.R. n. 322 del 1998

    È invocato dall'Agenzia per sostenere che la rinuncia al rimborso e la modifica della dichiarazione avrebbero richiesto una dichiarazione integrativa nei termini.

  • art. 17 d.lgs. n. 241 del 1997

    È indicato come base normativa della compensazione del credito IVA, possibile entro l'anno successivo alla maturazione del credito.

  • art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamato per escludere l'applicazione del termine biennale di decadenza al rimborso del credito IVA, in quanto l'istanza di rimborso non costituisce il fatto costitutivo del diritto.

  • art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322 del 1998

    È richiamato per la dichiarazione integrativa a favore del contribuente, esercitabile entro il termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo.

  • art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973

    È richiamato come disciplina generale del rimborso dei versamenti diretti entro il termine di quarantotto mesi.

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    È richiamato nel quadro dei termini entro cui sono emendabili gli errori che incidono in danno dell'amministrazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato, non applicabile alle amministrazioni dello Stato esonerate dal versamento tramite prenotazione a debito.

Massime di principio

  • In tema di IVA, il contribuente che abbia esposto un credito in dichiarazione e abbia chiesto il rimborso può successivamente rinunciare alla richiesta; tale rinuncia non elimina il credito, che resta azionabile nei limiti e con le forme previste dall'ordinamento.
  • Tra rimborso e detrazione/compensazione del credito IVA opera un principio di alternatività: chi ha scelto il rimborso non può liberamente e illimitatamente revocare la scelta e portare il medesimo credito in detrazione, salvo il rispetto dei termini previsti per la compensazione.
  • La domanda di rimborso del credito IVA può risultare dalla compilazione della dichiarazione annuale nei quadri dedicati al credito; non è necessario un ulteriore adempimento quando la volontà di ottenere il rimborso sia già chiaramente espressa in dichiarazione.
  • L'omessa presentazione della dichiarazione integrativa non preclude, di per sé, la tutela del diritto al credito quando la questione riguarda il rapporto tra rimborso e detrazione/compensazione e la posizione sostanziale del contribuente sia comunque riconoscibile nei limiti di legge.
  • Nel contenzioso tributario, il giudice deve distinguere tra i piani dell'accertamento e della riscossione: la dichiarazione integrativa opera sul primo piano, mentre l'istanza di rimborso opera sul secondo; i due rimedi possono coesistere come opzioni concorrenti, ma non consentono un uso cumulativo del medesimo credito in violazione delle scansioni temporali previste.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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