Cassazione Penale, Sentenza n. 6397/2024 del 13/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La parte civile impugna l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Palermo nei confronti di Giuseppa Scarpulla per il presunto delitto di formazione di testamento olografo falso (attribuito alla defunta Antonia Catanzaro). I motivi principali dedotti in cassazione riguardano: (1) presunta illegittima utilizzazione in appello di motivi aggiunti tardivi e dell'audizione della consulenza di parte; (2) errata valutazione tecnica e rifiuto di considerare come scrittura di comparazione una carta d'identità rilasciata nel periodo vicino alla redazione del testamento; (3) mancata valutazione e motivazione circa elementi non grafologici rilevanti (denuncia della de cuius contro l'imputata per falsificazione/incasso di un assegno e successiva condanna dell'imputata) che renderebbero illogica la scelta testamentaria a favore dell'imputata
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo, mentre ha respinto i primi due. In particolare: ha affermato la legittimità dell'espletamento d'ufficio della perizia da parte della Corte d'appello (art. 603 co.3 c.p.p.) e ha ritenuto non infondata la valutazione grafologica che escludeva la coevoità di alcuni documenti. Tuttavia la Corte di legittimità ha censurato la sentenza impugnata per insufficiente motivazione rafforzata rispetto alla riforma in senso assolutorio, poiché la Corte d'appello non ha dato adeguata e convincente spiegazione della compatibilità logica tra la denuncia/condanna per truffa e la contestuale decisione di attribuire alla stessa imputata l'eredità. Per questo motivo la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata e ha rinviato la controversia al giudice civile competente per valore.
Norme richiamate
art. 491 cod. pen.
Norma richiamata per descrivere il fatto contestato: formazione o agevolazione di testamento olografo falso. Nel caso, la fattispecie è stata oggetto del giudizio penale di merito.
art. 603 co. 3 cod. proc. pen.
Interpretato nel senso che la Corte d'appello può disporre d'ufficio perizia quando ritenuta necessaria; l'eventuale tardività di motivi aggiunti che chiedono acquisizioni non annulla la legittimità dell'accertamento peritale disposto d'ufficio.
art. 192 co. 2 e art. 546 co. 1 lett. e cod. proc. pen.
Richiamati rispetto ai criteri di valutazione della prova indiziaria e delle scritture: il giudice deve valutare la coerenza, la coevoità e il valore comparativo delle scritture e motivare adeguatamente le scelte probatorie.
art. 111 Cost.
Rilevante in tema di garanzia del giusto processo: quando l'appello riforma in senso assolutorio una condanna, la motivazione deve essere resa in modo rafforzato per garantire la piena comprensibilità e persuasività della decisione.
principi giurisprudenziali (Sez. U Troise; giurisprudenza Cass.)
La Corte ha richiamato principi consolidati secondo cui la riforma in senso assolutorio richiede motivazione puntuale e, se del caso, rafforzata; l'appello non è obbligato a rinnovare tutta l'istruttoria ma deve spiegare logicamente la diversa valutazione delle prove, soprattutto se decisive.
Massime di principio
- Se la Corte d'appello dispone d'ufficio una perizia ritenuta necessaria, la tardività di motivi aggiunti che la richiedono non invalida automaticamente l'accertamento peritale, purché la perizia sia autonoma rispetto alla consulenza di parte.
- In giudizio penale, la valutazione della grafologia e della coevoità delle scritture deve essere motivata chiaramente; tuttavia la Corte deve anche valutare e motivare la rilevanza di elementi non grafologici (denunce, condanne, conflittualità) che possono incidere sulla verosimiglianza di un atto testamentario.
- Quando un giudice d'appello riforma in senso assolutorio una condanna di primo grado, non è sempre obbligatorio riassumere integralmente l'istruttoria, ma è invece necessario fornire una motivazione 'rafforzata' che spieghi puntualmente perché le stesse prove sono ora valutate in modo diverso rispetto al giudice di primo grado.
- Il mancato contrasto o la mancata esplicita valutazione di fatti che appaiono logicamente incompatibili con la decisione assolutoria (es. denuncia/condanna della persona beneficiaria del testamento) può essere motivo di annullamento in Cassazione per carenza di motivazione.
- In casi che coinvolgono contestazioni di autenticità testamentaria, è consigliabile conservare e proporre documenti coevi per la comparazione della firma e, se opportuno, richiedere perizie e indicare preliminarmente i documenti ritenuti comparativi per evitare che vengano esclusi per ragioni di coevoità non adeguatamente motivate.
- Se la sentenza di merito viene annullata per ragioni di motivazione, la controversia civile connessa (sussistenza del testamento e conseguenze successorie) può essere rimessa al giudice civile competente per la decisione sul piano patrimoniale.
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