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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38220/2025 del 24/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso il rigetto, in parte, dell'istanza di applicazione della disciplina della continuazione tra sette sentenze. Il ricorrente contestava la motivazione della Corte d'appello che, a suo avviso, aveva ignorato la "proprietà transitiva" della continuazione: poiché il Tribunale di Genova aveva già riconosciuto la continuazione tra le sentenze sub 1) e 2) (ordinanza 14/09/2021) e tra le sentenze sub 2), 3), 4) e 5) (ordinanza 24/05/2022), doveva ritenersi la continuazione anche tra tutte le altre sentenze della serie. La Corte d'appello aveva, invece, dichiarato inammissibile parte della domanda (riguardo a sentenze di Napoli e Ancona) e rigettato il resto per mancanza di elementi che dimostrassero l'unitarietà del disegno criminoso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nella parte relativa al rigetto parziale dell'istanza. Ha affermato il principio di "proprietà transitiva" della continuazione: se reato A è riconosciuto in continuazione con B, e B con C, allora anche A e C vanno considerati in continuazione in quanto partecipi dello stesso disegno criminoso. Applicando tale principio, ha disposto che le violazioni giudicate con la sentenza sub 1) (già unite in continuazione con la sentenza sub 2) per ordinanza del 14/09/2021) devono essere considerate in continuazione anche con le violazioni oggetto delle sentenze sub 3), 4) e 5), dato il riconoscimento di continuazione tra queste ultime e la sub 2) con ordinanza del 24/05/2022. Perciò l'ordinanza impugnata è stata annullata, con rinvio alla Corte d'appello di Milano per nuovo giudizio sulla materia. Inoltre, in conformità alla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013, è stabilito che il giudice che ha contribuito a pronunciarsi sull'ordinanza impugnata non potrà partecipare al nuovo giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen., secondo comma

    La continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, cod. pen. si applica in presenza di un disegno criminoso unitario; la Corte ha ritenuto che, per effetto della proprietà transitiva, reati collegati tramite una catena di ordinanze riconoscitive della continuazione devono essere tutti considerati come parte della stessa serie.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 183/2013

    dichiarata nel testo l'illegittimità costituzionale in parte qua degli artt. 34 e 623 cod. proc. pen.

    La decisione è richiamata per affermare il divieto di far partecipare al nuovo giudizio il giudice che ha contribuito alla precedente decisione sfavorevole, poiché l'apprezzamento precedente assume carattere pregiudicante.

  • art. 34 cod. proc. pen. e art. 623 cod. proc. pen.

    Gli artt. richiamati sono stati valorizzati dalla Corte Costituzionale; il principio è che il giudice che ha inciso sul precedente giudizio non può essere chiamato a decidere nuovamente la stessa questione in sede di esecuzione.

  • Giurisprudenza di legittimità (principio della proprietà transitiva della continuazione)

    Sez. 1, n. 43880 del 09/09/2022 (Piscopo); Sez. 1, n. 48580 del 17/10/2017 (Lattarulo); Sez. 1, n. 16235 del 30/03/2010 (Di Firmo)

    La giurisprudenza consolidata riconosce la "proprietà transitiva" della continuazione: se A è in continuazione con B e B con C, allora anche A e C sono in continuazione, essendo tutti estrinsecazione dello stesso disegno criminoso.

Massime di principio

  • La continuazione rilevata tra alcune sentenze in una serie può estendersi per "proprietà transitiva" a tutte le sentenze collegate da ordinanze che ne hanno riconosciuto la continuazione: in presenza di una catena, tutti gli elementi della serie vanno considerati unitariamente.
  • Se l'istanza di continuazione è già stata rigettata con decisione non impugnata, la riproposizione richiede nuovi elementi di fatto o di diritto; senza novità la parte della domanda può essere dichiarata inammissibile.
  • In sede di valutazione della continuazione è determinante dimostrare l'identità del disegno criminoso nelle sue linee generali ed essenziali; la mera omogeneità dei reati o la vicinanza temporale non sono di per sé sufficienti senza il nesso programmatico.
  • Se la Corte di legittimità annulla e rinvia, il giudice che ha partecipato alla decisione impugnata non può prendere parte al nuovo giudizio, secondo la sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013.
  • Prassi consigliata per il ricorrente: allegare e documentare le ordinanze o sentenze già riconoscitive della continuazione tra coppie di processi per costruire la catena necessaria a far valere la proprietà transitiva.

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