Cassazione Penale, Ordinanza n. 37490/2025 del 17/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il procedimento riguarda un imputato già condannato in primo grado all'esito di giudizio abbreviato per fatti commessi in un arco temporale compreso tra il 2020 e il 3 giugno 2024, con conferma in appello della responsabilità per maltrattamenti in famiglia e per estorsione continuata, e con sola rideterminazione della pena dopo il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti previste per l'estorsione. Con il ricorso per cassazione la difesa ha dedotto un unico motivo di vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione rileva però che tale doglianza è priva di interesse, perché le attenuanti generiche erano già state riconosciute dai giudici di merito.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso per carenza di interesse ex art. 568, comma 4, c.p.p., poiché la censura difensiva si appuntava sul mancato riconoscimento di attenuanti generiche che la sentenza di appello aveva invece già riconosciuto. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Dispone inoltre l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 572 c.p.
Richiamato come norma incriminatrice del reato di maltrattamenti in famiglia contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 629, comma 2, c.p.
Richiamato quale aggravante dell'estorsione, rispetto alla quale la Corte di appello ha operato il giudizio di equivalenza con le attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche, oggetto della censura difensiva; la Corte rileva che tali attenuanti erano già state riconosciute dai giudici di merito.
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Norma richiamata quale parametro del vizio di motivazione dedotto con il ricorso per cassazione.
art. 568, comma 4, c.p.p.
Fondamento della declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse, poiché il ricorrente lamentava un'omissione inesistente.
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile per carenza di interesse quando la doglianza investe un punto già favorevolmente risolto per l'imputato dalla sentenza impugnata.
- La deduzione di un vizio motivazionale non è scrutinabile se mira a censurare il mancato riconoscimento di una circostanza attenuante che risulta invece già concessa nei giudizi di merito.
- Ai fini dell'ammissibilità del ricorso, l'interesse a impugnare richiede una concreta utilità derivante dall'eventuale accoglimento della censura; in difetto, il giudice di legittimità deve dichiarare l'inammissibilità.
- Quando l'appello abbia già riconosciuto le attenuanti generiche e abbia solo rideterminato la pena, il ricorso che si limiti a reiterare la richiesta di tali attenuanti è privo di oggetto e non può comportare alcun vantaggio per l'imputato.
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