Cassazione Penale, Sentenza n. 49252/2022 del 27/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma in sede di appello della condanna per estorsione (art. 629 c.p.) in alternativa alla configurazione di truffa; doglianza anche sull'esclusione dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4 c.p. Il ricorrente censura la valutazione che ha ritenuto provata la condotta minacciosa e talora violenta (anche richiamando un episodio con sanguinamento al labbro) e contesta che la cessione dell'autovettura e i versamenti di denaro siano avvenuti per coartazione anziché per inganno. Contesta inoltre che la rateizzazione dell'acquisto dell'auto sia rilevante per escludere la tenuità del danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché generico e dedotto in fatto, ritenendo che la Corte territoriale avesse fornito motivazione completa e logica sulla sussistenza della coartazione e sull'esclusione dell'attenuante. Di conseguenza è rimasta ferma la qualificazione del fatto come estorsione e la decisione impugnata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di estorsione; la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie in quanto la condotta del ricorrente consisteva in minacce e atti di forza tali da coartare la volontà delle vittime e ottenere denaro e la cessione dell'autovettura.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione alla concorso di persone o alla ricorrenza di più azioni; presente nel capo di imputazione originario insieme all'art. 629.
art. 62, n. 4 cod. pen.
Attenuante prevista per circostanze di particolare tenuità o altre condizioni previste dalla norma; la Corte territoriale ha ritenuto non applicabile l'attenuante visto il carattere ripetuto e la consistenza del danno richiesto alle vittime.
art. 606, comma 1, lett. b) e e) cod. proc. pen.
Criteri di impugnazione per la cassazione, relativi a violazione di legge e vizi di motivazione; la Corte ha valutato il ricorso generico e inadeguato a confutare la motivazione completa della Corte d'appello, dichiarandolo inammissibile.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Prevede la condanna, in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso, al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente a 3.000 euro.
Massime di principio
- Per distinguere estorsione da truffa è decisiva la presenza di coartazione della volontà della vittima: minacce ripetute, atti di violenza anche lievi e l'evocazione di ritorsioni idonee a creare soggezione possono integrare estorsione.
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti se il motivo è generico o si limita a proporre una diversa lettura del materiale probatorio senza confrontarsi con la motivazione svolta dalla corte territoriale.
- Per ottenere l'applicazione di attenuanti come quella dell'art. 62, n. 4 c.p. occorre contestare espressamente e puntualmente la valutazione del giudice sulla gravità complessiva del fatto e sulla consistenza del danno patrimoniale.
- Episodi di violenza fisica anche di modesta entità, se inseriti in un contesto minaccioso e coercitivo, contribuiscono alla configurazione della coartazione rilevante ai fini penali.
- Ricorsi che non affrontano compiutamente le ragioni del rinvio o la motivazione della corte d'appello sono a rischio di inammissibilità e possono comportare condanne alle spese e somme alla cassa delle ammende.
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