Sentenza n. 1300/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l’annullamento previa sospensione cautelare - della nota prot. n. -OMISSIS-del 13.12.2022 con cui, a seguito di verifica ispettiva, la Prefettura di Cosenza ha disposto il trasferimento presso altre strutture degli stranieri ospitati nel centro di accoglienza di -OMISSIS-; - della nota dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza del 30.11.2022; - del verbale ispettivo della Prefettura di Cosenza del 30.11.2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordine prefettizio di trasferimento degli stranieri ospitati da un centro di accoglienza presso altre strutture, unitamente agli atti ispettivi e sanitari presupposti
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La cooperativa, affidataria della gestione di due centri di accoglienza in forza di una convenzione stipulata all'esito di una procedura ad evidenza pubblica, ha impugnato la nota prefettizia del 13 dicembre 2022 con cui, a seguito di un'ispezione congiunta della Prefettura e dell'Azienda sanitaria provinciale, è stata ritenuta non idonea una delle strutture e disposto l'immediato trasferimento degli ospiti presso altre strutture, imponendo inoltre alla cooperativa di rimuovere urgentemente le criticità e le situazioni di pericolo rilevate. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione del d.lgs. n. 142/2015 e l'eccesso di potere, sostenendo che il trasferimento fosse abnorme e contraddittorio perché avrebbe comportato di fatto la chiusura del centro, mentre l'amministrazione avrebbe dovuto consentire prima la realizzazione degli interventi necessari e disporre il trasferimento soltanto in caso di persistente inadempimento. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 19, 21 e 22 della convenzione e l'eccesso di potere per sproporzione, assumendo che le criticità non fossero tali da compromettere l'idoneità della struttura, ritenuta conforme sotto i profili igienico-sanitario, impiantistico, della sicurezza sul lavoro e della prevenzione incendi. Dopo il rigetto della tutela cautelare, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo di avere sanato le criticità e che la Prefettura aveva nuovamente riconosciuto l'idoneità della struttura.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more la cooperativa aveva rimosso le criticità contestate e la Prefettura aveva nuovamente riconosciuto l'idoneità della struttura. Nonostante l'improcedibilità, il Collegio ha regolato le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto che l'ordine di trasferimento immediato fosse adeguatamente giustificato dalle diffuse e gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie accertate durante l'ispezione. Ha inoltre rilevato che il successivo riconoscimento dell'idoneità derivava dalla rimozione, da parte della cooperativa, delle medesime criticità, intervenuta dopo la proposizione del ricorso. Le spese sono state quindi poste a carico della ricorrente e liquidate in euro 2.000, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
d.lgs. n. 142/2015
La ricorrente ne ha dedotto la violazione, ma la sentenza non sviluppa un esame di merito della censura, dichiarando il ricorso improcedibile.
artt. 19, 21 e 22 della convenzione di gestione
La ricorrente ne ha dedotto la violazione; il giudice non esamina nel merito tali disposizioni, ma valuta virtualmente legittimo il trasferimento alla luce delle gravi criticità accertate.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
È richiamato tra le disposizioni processuali applicate, in relazione alla definizione del giudizio.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
È richiamato quale disposizione relativa alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione perché, nelle more del giudizio, ha rimosso le criticità poste a fondamento del provvedimento impugnato e l'amministrazione ha successivamente riconosciuto l'idoneità della struttura o dell'attività, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In caso di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso sulla base degli atti disponibili.
- È legittimo disporre l'immediato trasferimento degli ospiti da una struttura di accoglienza quando una verifica ispettiva accerta diffuse e gravi carenze strutturali e igienico-sanitarie idonee a compromettere l'incolumità degli ospiti.
- La successiva rimozione delle criticità da parte del gestore e il conseguente nuovo riconoscimento dell'idoneità della struttura non dimostrano l'illegittimità dell'originario ordine di trasferimento, quando l'idoneità sopravvenuta costituisca proprio l'effetto degli interventi realizzati dopo l'adozione del provvedimento.
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