Cassazione Civile, Ordinanza n. 09126/2025 del 07/04/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una verifica fiscale della Guardia di Finanza che, per gli anni d’imposta 2002-2007, aveva rilevato l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti nell’ambito dei rapporti tra una società fornitrice di materiali edili e le imprese del gruppo a cui apparteneva la contribuente. Sulla base del PVC, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA, contestando l’indebita deduzione di costi e l’indebita detrazione dell’imposta, oltre al recupero di perdite fiscali pregresse utilizzate in compensazione. Dopo un primo contenzioso con esiti alterni e un precedente rinvio disposto dalla Cassazione, la CTR in sede di rinvio aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo non dimostrata la consapevolezza della frode e valorizzando, tra l’altro, la natura non immediatamente riconoscibile della società fornitrice, la continuità dei rapporti commerciali, alcuni elementi indiziari ritenuti non univoci e la sentenza penale assolutoria intervenuta sugli amministratori del gruppo. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme in materia di accertamento fiscale e presunzioni, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto insufficiente la prova presuntiva della soggettiva inesistenza delle operazioni e della conoscenza/conoscibilità della frode da parte della contribuente; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia e violazione delle regole sulla deducibilità dei costi; 3) violazione dell’art. 109 TUIR sui requisiti di deducibilità dei costi. La Suprema Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, osservando che il giudice di rinvio aveva valutato gli indizi in modo frammentario e non complessivo, senza verificare se gli elementi, letti unitariamente, potessero integrare una prova presuntiva della consapevolezza della frode, e senza una corretta considerazione della sentenza penale assolutoria come mero elemento di prova nel processo tributario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell’Agenzia, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto per un nuovo esame della prova presuntiva secondo il principio per cui gli indizi vanno prima vagliati singolarmente e poi apprezzati complessivamente, verificando la loro concordanza e capacità dimostrativa. La Corte ha inoltre escluso l’applicabilità dell’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 alle sentenze penali pronunciate all’esito di giudizio abbreviato, precisando che l’assoluzione penale, nel giudizio tributario, non vale come giudicato sull’imposta, ma come elemento di prova da valutare insieme agli altri dati istruttori.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come norma violata per contestare l’accertamento fondato su presunzioni e la ricostruzione dell’imponibile.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato in relazione alla rettifica IVA e all’onere probatorio dell’Amministrazione in tema di operazioni soggettivamente inesistenti.
artt. 2727-2729 c.c.
Richiamati per affermare la disciplina delle presunzioni semplici e la necessità di una valutazione complessiva, concordante e logicamente coerente degli indizi.
art. 112 c.p.c.
Invocato per la censura di omessa pronuncia su una specifica questione relativa alla deducibilità dei costi.
art. 109 TUIR
Richiamato quale norma che disciplina i requisiti di deducibilità dei costi ai fini delle imposte dirette.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Usato come parametro del ricorso per violazione di legge.
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Usato come parametro del ricorso per nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000
Esclusa la sua applicabilità alle sentenze penali rese a seguito di giudizio abbreviato; la sentenza penale assolutoria resta, nel processo tributario, un elemento probatorio da valutare autonomamente, non giudicato sull’imposta.
Massime di principio
- In tema di IVA, quando l’Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche la consapevolezza, o la conoscibilità con l’ordinaria diligenza, da parte del destinatario della fattura, dell’inserimento dell’operazione in un meccanismo evasivo.
- La prova della consapevolezza della frode può essere fornita anche per presunzioni, ma gli indizi devono essere valutati dapprima singolarmente e poi nel loro insieme, per verificare se siano concordanti e idonei a fondare una prova presuntiva complessiva.
- È censurabile in cassazione la decisione di merito che esamini gli indizi in modo frammentario o neghi valore a ciascuno senza verificare se, considerati unitariamente, essi rafforzino reciprocamente la loro efficacia dimostrativa.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, così come la mancanza di un vantaggio economico dalla rivendita, non escludono di per sé la prova della partecipazione o conoscenza della frode.
- Nel processo tributario, la sentenza penale assolutoria non opera automaticamente come giudicato sull’imposta; essa è valutabile come elemento di prova, da coordinare con le altre risultanze istruttorie.
- L’art. 21-bis d.lgs. n. 74/2000 si applica solo nei limiti previsti dalla norma e non estende l’efficacia di giudicato alle ipotesi escluse, tra cui le sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato.
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