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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14966 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell'ICI versata in eccedenza dal 1994 al 2007, calcolata provvisoriamente sui valori contabili rivalutati, poiché la rendita catastale era stata attribuita soltanto il 31 maggio 2007. La Commissione tributaria regionale aveva riconosciuto il rimborso integrale. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione contestando, tra l'altro, la natura dichiarativa dell'attribuzione della rendita catastale e sostenendo che il rimborso avrebbe dovuto essere limitato alle annualità più recenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi quattro motivi del Comune, ritenendo tardivo e quindi inammissibile l'appello incidentale relativo alla natura dichiarativa della rendita catastale; su tale questione si era pertanto formato il giudicato. Ha invece accolto il quinto motivo, rilevando che il termine per chiedere il rimborso era quello quinquennale previsto dall'art. 1, comma 164, della legge n. 296/2006, decorrente dall'attribuzione della rendita, momento in cui era divenuto certo il diritto alla restituzione. Poiché l'istanza era stata presentata il 25 settembre 2007, il rimborso risultava tempestivo. La sentenza della CTR è stata cassata, ma la Corte ha deciso direttamente nel merito accogliendo il ricorso originario della società e riconoscendo il diritto al rimborso integrale dell'ICI versata in eccedenza. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate; il Comune è stato condannato a rimborsare alla società le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 6.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 1, 23, 54 e 56

    L'appello incidentale può essere proposto, a pena d'inammissibilità, nei modi e nei termini previsti dall'art. 23.

    Nel processo tributario l'appello incidentale deve essere proposto entro il termine perentorio di sessanta giorni previsto dalla legge. La semplice contestazione contenuta nella comparsa di risposta non può evitare la decadenza se l'impugnazione è tardiva.

  • Codice di procedura civile, artt. 325, 326 e 360

    I termini per l'impugnazione delle sentenze sono perentori.

    La tardività dell'impugnazione costituisce un presupposto processuale rilevabile anche d'ufficio e comporta l'inammissibilità del gravame.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 13

    Prevedeva il termine triennale per la presentazione dell'istanza di rimborso ICI.

    La disciplina previgente è stata superata dall'introduzione del termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 164

    Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di decadenza di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

    Quando l'indebito diventa certo soltanto con l'attribuzione della rendita catastale, il termine quinquennale decorre da tale attribuzione e non necessariamente dalla data dei singoli versamenti.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, comma 173

    Abrogazione dell'art. 13 del D.Lgs. n. 504/1992.

    L'abrogazione ha eliminato il precedente termine triennale, rendendo applicabile il termine quinquennale per le richieste di rimborso.

  • Codice di procedura civile, art. 384, comma 2

    La Corte può decidere la causa nel merito quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

    La Cassazione, una volta cassata la sentenza impugnata, può definire direttamente la controversia se gli elementi necessari risultano già accertati.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, chi intende contestare una parte della sentenza di primo grado deve proporre un appello incidentale formalmente e tempestivamente, entro il termine previsto; una mera difesa o richiesta di rigetto può non essere sufficiente.
  • L'attribuzione della rendita catastale, quando determina l'importo effettivamente dovuto, può costituire il momento dal quale il contribuente acquisisce certezza del diritto al rimborso dell'imposta pagata in eccesso.
  • Per le richieste di rimborso di somme non dovute deve essere verificato il termine applicabile ratione temporis; nella disciplina considerata dalla sentenza, il termine è quinquennale e decorre dal versamento oppure, se successivo, dal momento in cui il diritto alla restituzione diventa certo.
  • Se l'amministrazione non contesta specificamente l'esistenza dell'indebito e la rendita catastale determina un'imposta inferiore a quella versata, il contribuente può ottenere la restituzione della differenza, purché la richiesta sia tempestiva.
  • La formazione del giudicato su una questione non validamente impugnata impedisce di rimetterla in discussione nei gradi successivi.

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