Cassazione Civile, Ordinanza n. 30806/2023 del 06/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società ha convenuto in giudizio un'altra società davanti al Tribunale di Roma chiedendo, sulla base dell'art. 2545 undecies c.c., l'accertamento dell'obbligo di devoluzione del valore effettivo del patrimonio ante trasformazione e la condanna al pagamento della somma indicata nell'atto di citazione. Il Tribunale di Roma ha declinato la propria competenza ritenendo che il credito non fosse liquido né liquidabile in base al titolo e che quindi non fosse applicabile il foro del creditore ex art. 1182 c.c. La ricorrente ha proposto regolamento di competenza denunciando violazione dell'art. 1182 c.c., in relazione all'art. 20 c.p.c., e della giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 17989/2016, sostenendo che il credito era determinabile con criteri oggettivi desumibili dalla legge e che la maggiore o minore complessità dell'accertamento apparteneva al merito, non alla competenza. La resistente ha resistito con memoria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per regolamento di competenza. Ha ritenuto errata la lettura data dal Tribunale di Roma alla sentenza delle Sezioni Unite n. 17989/2016, chiarendo che, ai fini dell'art. 1182 c.c. e dell'art. 20 c.p.c., rileva la liquidità del credito in base al titolo e non la necessità, in concreto, di ottenere un ulteriore titolo giudiziale per l'adempimento. Nel caso concreto, l'art. 2545 undecies c.c. fornisce criteri legali oggettivi per la determinazione dell'importo dovuto, sicché il credito va considerato liquido e la competenza territoriale spetta al foro del creditore. La Corte ha quindi dichiarato la competenza del Tribunale di Roma e disposto la restituzione degli atti per la prosecuzione del giudizio e per la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 1182 c.c.
Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore radicano il foro del creditore solo se il credito è liquido, ossia determinato dal titolo o determinabile con semplice calcolo aritmetico senza margini discrezionali.
art. 20 c.p.c.
La competenza territoriale nelle cause relative a somme di denaro va individuata anche in base al forum destinatae solutionis quando il credito è liquido o liquidabile secondo criteri oggettivi desumibili dal titolo.
art. 38 c.p.c.
I presupposti della liquidità del credito, ai fini della competenza, devono essere verificati dal giudice sulla base degli atti.
art. 1219 c.c.
La liquidità del credito rileva anche per la mora ex re, secondo il medesimo criterio restrittivo richiamato dalle Sezioni Unite.
art. 2545 undecies c.c.
La deliberazione di trasformazione devolve il valore effettivo del patrimonio, dedotti il capitale versato e rivalutato e i dividendi non ancora distribuiti, eventualmente aumentato fino a concorrenza dell'ammontare minimo del capitale della nuova società, esistenti alla data di trasformazione, ai fondi mutualistici per la promozione, e lo sviluppo della cooperazione.
La norma contiene criteri legali non discrezionali per la quantificazione dell'obbligo di devoluzione patrimoniale, idonei a rendere il credito liquido ai fini della competenza.
Massime di principio
- Ai fini del foro del creditore ex art. 1182 c.c., comma 3, rileva la liquidità oggettiva del credito risultante dal titolo o da criteri di calcolo univoci, non la successiva necessità di un titolo giudiziale per ottenere il pagamento.
- La distinzione tra credito liquido, liquidabile e illiquido va effettuata sulla base del titolo dedotto in giudizio: il credito è liquidabile solo se il titolo prevede criteri stringenti e non discrezionali che consentano di pervenire a una sola somma possibile.
- Le contestazioni del convenuto sull'an o sul quantum non incidono, di regola, sulla determinazione della competenza territoriale, che va valutata in base alla domanda dell'attore e agli atti introduttivi, salvo ipotesi di prospettazione artificiosa diretta a manipolare il foro.
- La maggiore complessità dell'accertamento del credito attiene al merito della causa e non esclude di per sé la competenza del foro del creditore quando il titolo consenta la determinazione della somma dovuta con criteri oggettivi.
- L'art. 1182 c.c. e l'art. 20 c.p.c. vanno interpretati nel senso che il forum destinatae solutionis opera solo se l'obbligazione pecuniaria è già oggettivamente determinabile, così da evitare che la competenza derivi dalla mera arbitraria quantificazione dell'attore.
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