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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35220/2023 del 15/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce dall’azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società poi insolvente per ottenere la dichiarazione di inefficacia dei pagamenti eseguiti, nei sei mesi anteriori all’apertura della procedura, in favore di una controparte commerciale. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d’appello aveva respinto il gravame dell’accipiens. In cassazione la società soccombente ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione dell’art. 2935 c.c. per asserita prescrizione quinquennale dell’azione revocatoria, sostenendo che il termine dovesse decorrere dalla data del decreto di apertura della procedura e non da quella successiva di autorizzazione del programma di cessione dei beni aziendali; dall’altro la violazione dell’art. 67, comma 3, lett. a), l.fall., oltre a omesso esame di fatti decisivi e contraddittorietà della motivazione, contestando la mancata riconduzione dei pagamenti ai "termini d’uso" e insistendo sull’esenzione dalla revocatoria. La procedura ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato l’intero ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha richiamato il proprio orientamento consolidato secondo cui, nell’amministrazione straordinaria, il termine di prescrizione per l’esercizio dell’azione revocatoria decorre dall’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, poiché solo da quel momento il commissario straordinario è legittimato a proporre l’azione; pertanto la censura non offriva argomenti per mutare giurisprudenza. Sul secondo motivo ha rilevato che vi era "doppia conforme" tra primo e secondo grado e che, quindi, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non era deducibile senza indicare specificamente le differenti rationes di fatto delle due decisioni. Inoltre ha osservato che la corte territoriale aveva accertato in fatto la mancanza di prova dell’esenzione per termini d’uso e la consapevolezza dello stato di dissesto, valorizzando il piano di rientro e gli indici di insolvenza. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    Il termine di prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere esercitato; nel caso dell’azione revocatoria da parte della procedura di amministrazione straordinaria, ciò coincide con l’approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali, non con la mera apertura della procedura o la nomina degli organi.

  • art. 49 d.lgs. n. 270 del 1999

    "soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali"

    La norma pone una specifica condizione di esercizio dell’azione revocatoria da parte del commissario straordinario; finché il programma di cessione non è autorizzato, l’azione non è proponibile.

  • art. 67, comma 3, lett. a), l.fall.

    L’esenzione dalla revocatoria per i pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’attività d’impresa opera solo se i pagamenti sono effettuati secondo i termini d’uso, intesi come modalità concretamente invalsi tra le parti, e tale circostanza deve essere provata da chi invoca l’esenzione.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatti decisivi non è deducibile in presenza di "doppia conforme" se il ricorrente non indica le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Quando l’appello è rigettato con conferma della decisione di primo grado, si applica il limite alla deducibilità del vizio motivazionale in cassazione.

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012

    È richiamato come norma di decorrenza temporale che rende operante il regime processuale della doppia conforme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nell’amministrazione straordinaria, la prescrizione dell’azione revocatoria fallimentare decorre solo dal momento in cui l’organo procedente è legittimato a esercitarla, cioè dall’autorizzazione del programma di cessione dei complessi aziendali, non dalla mera apertura della procedura.
  • L’esenzione dalla revocatoria per pagamenti eseguiti nell’esercizio dell’impresa richiede la prova dei "termini d’uso", da intendersi come prassi di pagamento concretamente consolidata tra le parti; non basta allegare genericamente la regolarità dei rapporti commerciali.
  • Se vi è doppia conforme tra primo e secondo grado, il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non vengono indicate specificamente le differenti basi fattuali delle due decisioni.
  • La censura che mira a rimettere in discussione l’accertamento di fatto sulla mancanza dei presupposti dell’esenzione revocatoria e sulla conoscenza dello stato di insolvenza è inammissibile in cassazione quando la motivazione della sentenza di merito sia coerente e conforme nei due gradi di giudizio.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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