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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10522/2026 del 19/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Brescia nella parte in cui era stata rideterminata la pena per il capo n. 23, sostenendo che dovesse essere dichiarata la prescrizione di tale reato. La censura si fondava sul fatto che la Corte di cassazione, con pronuncia del 23/10/2024 in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., aveva annullato per errore di fatto la precedente sentenza relativamente al capo n. 4, che era il reato più grave tra quelli uniti dalla continuazione; secondo i ricorrenti l'annullamento del reato più grave avrebbe dovuto estendersi anche al reato satellite (capo n. 23), determinando la sopravvenuta estinzione per prescrizione di quest'ultimo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendolo manifestamente infondato. Ha rilevato che l'annullamento operato in sede di ricorso straordinario aveva riguardato esclusivamente il capo n. 4 e non aveva travolto il giudicato sugli altri reati ritenuti in continuazione, ivi compreso il capo n. 23. Perciò non si è applicato il principio, rilevato in precedenti giurisprudenziali in ipotesi diverse, per cui l'annullamento limitato al capo più grave può ripercuotersi sulle pene dei reati satellite. Conseguentemente i ricorrenti sono stati dichiarati inammissibili e condannati alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    La pronuncia di annullamento intervenuta in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis ha riguardato esclusivamente il capo annullato (capo n. 4) senza estendere gli effetti del provvedimento agli altri reati condivisi dalla continuazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Sulla scorta di tale norma la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle Ammende, quantificata equitativamente in euro 3.000,00 ciascuno.

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 16022 del 22/03/2023 (Sili)

    Richiamato il principio secondo cui, in caso di ricorso per cassazione limitato al capo relativo al reato più grave, l'annullamento con riguardo a tale capo e alla pena può ripercuotersi anche sugli aumenti sanzionatori per i reati satellite e lasciare il rapporto processuale 'aperto' in punto di pena; tuttavia la Corte distingue il caso oggetto del ricorso (annullamento in sede di ricorso straordinario per errore di fatto) e ritiene che qui l'annullamento non abbia travolto il giudicato sugli altri reati.

Massime di principio

  • L'annullamento di una sentenza per errore di fatto disposto in sede di ricorso straordinario ex art. 625-bis opera solo nei limiti della pronuncia che viene effettivamente annullata; non travolge automaticamente il giudicato sugli altri reati anche se uniti dalla continuazione, salvo che la statuizione di annullamento comprenda espressamente quegli effetti.
  • Quando l'annullamento in Cassazione (o in sede di ricorso straordinario) riguarda soltanto il capo relativo al reato più grave, occorre verificare se l'atto di impugnazione e la pronuncia abbiano lasciato 'aperto' il rapporto processuale in punto pena per i reati satellite; solo in quel caso la prescrizione maturata durante il pendente giudizio può determinare l'estinzione del reato satellite.
  • La mera impugnazione limitata o l'annullamento parziale non comportano automaticamente l'estinzione per prescrizione dei reati non inclusi nell'annullamento; la dichiarazione di estinzione per prescrizione richiede che il rapporto processuale in relazione a quel reato sia effettivamente 'aperto' o che il giudicato sia stato travolto.
  • In sede di cassazione è importante distinguere la natura dell'impugnazione (ricorso per cassazione vs ricorso straordinario per errore di fatto) perché l'ambito e gli effetti dell'annullamento possono variare sensibilmente.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese e a somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la quantificazione può essere effettuata in via equitativa dal giudice in funzione dei profili di colpa emergenti dal ricorso.

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