Cassazione Penale, Sentenza n. 37359/2024 del 10/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per vizio di motivazione della sentenza di estradizione: a) omissione di considerare che la presunta sede dell'associazione criminale fosse in Olanda o in Spagna; b) contestazione della qualificazione della partecipazione all'associazione dedita al narcotraffico nonostante la contestazione di due soli reati-fine in breve periodo e di sostanza diversa; c) contestazione della decisione di consegna per il capo 5.4.1 (acquisto di eroina a Milano) per mancata sussistenza di gravi indizi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte di appello di Torino avesse correttamente svolto la sommaria valutazione dei gravi indizi ex art. 705, comma 1, c.p.p., esaminando elementi quali struttura organizzativa, relazioni seriali tra associati, importazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, continuità delle condotte, risorse economiche e collegamenti continuativi del ricorrente con altri partecipi, nonché servizi di osservazione, pedinamenti e intercettazioni relativi al capo contestato. Ha inoltre affermato i limiti dell'autorità italiana nella materia di estradizione (sommaria delibazione della documentazione senza sindacare il merito delle indagini dello Stato richiedente). Infine ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, rinviando alla cancelleria per gli adempimenti.
Norme richiamate
Convenzione europea di estradizione
Convenzione europea 1957, ratificata dall'Italia con L. n. 300/1963
La Convenzione impone all'autorità italiana una sommaria delibazione della documentazione: verificare se gli atti siano idonei ad evocare, secondo il sistema processuale dello Stato richiedente, l'esistenza di elementi a carico, senza sindacare il merito delle indagini né richiedere produzione di prove
Accordo aggiuntivo Italia-Albania
Ratificato dall'Italia con L. n. 204/2003
Inserito nel quadro convenzionale applicabile alla domanda di consegna; non modifica il principio della sommaria delibazione
Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate
adottata a Strasburgo il 21/03/1983, ratificata dall'Italia con L. n. 334/1988
Richiamata quale parte della disciplina comunitaria/ internazionale rilevante per le procedure di trasferimento/estradizione, senza incidere sul principio della non sindacabilità del merito investigativo
Art. 705, comma 1, c.p.p.
Parametro per la valutazione della sussistenza dei gravi indizi nella fase di consegna: la Corte di appello ha fornito indicazioni puntuali circa i gravi indizi a carico dell'estradando
Art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 conv. L. n. 176/2020
Ha consentito lo svolgimento del giudizio di cassazione con trattazione scritta in mancanza di richiesta di discussione orale
Art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per la condanna alle spese del procedimento del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso
Art. 203 disp. att. c.p.p.
Prescrive adempimenti tecnici della cancelleria cui la sentenza rinvia per l'esecuzione della decisione
Giurisprudenza richiamata
Sez. 6, n. 9758 del 30/01/2014, Bulgaru, Rv. 258810
Conferma il principio della sommaria delibazione: l'autorità italiana verifica solo l'idoneità della documentazione a evocare elementi a carico secondo il sistema processuale dello Stato richiedente
Massime di principio
- Nelle procedure di estradizione/ consegna basate sulla Convenzione europea, l'autorità italiana compie una sommaria delibazione della documentazione: verifica la idoneità degli atti a evocare elementi a carico secondo il sistema processuale dello Stato richiedente, senza sindacare il merito delle indagini
- Non è necessario che lo Stato richiedente produca le fonti di prova; la valutazione della valenza probatoria del materiale rimane rimessa al sistema processuale dello Stato richiedente
- La presenza di collegamenti operativi o di provenienza di stupefacente da altri Paesi (es. Olanda o Spagna) non è, di per sé, sufficiente a spostare la competenza o ad escludere la rilevanza degli elementi posti a base della richiesta di consegna
- Gli elementi tipici che possono costituire gravità indiziaria nella sommaria valutazione includono struttura organizzativa, rapporti seriali tra associati, importazioni ripetute di stupefacenti, continuità delle condotte, risorse economiche e attività di collegamento tra partecipi, unitamente a riscontri di servizi di osservazione, pedinamento e intercettazioni
- Un ricorso per cassazione contro una decisione di estradizione può risultare inammissibile se le censure sono generiche e non confrontano puntualmente la motivazione impugnata
- Il rigetto del ricorso può comportare condanne alle spese processuali e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende)
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