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Sentenza

Sentenza n. 1078/2026 - Milano, Sezione 2

per l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione relativa al Lotto 1 della gara per la fornitura di zafferano; degli atti di gara; del provvedimento di verifica dei requisiti di capacità dell’aggiudicataria; di tutti gli atti di gara compresi i verbali della commissione nella parte in cui hanno ammesso e non escluso la controinteressata; ove occorra del bando di gara e del disciplinare; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’aggiudicazione dell’appalto e per la declaratoria di inefficacia del contratto; in via gradata per il risarcimento dei danni in via generica.

Giustizia amministrativa202503349

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del Lotto 1 della gara per la fornitura di zafferano, unitamente agli atti di gara, alla verifica dei requisiti dell’aggiudicataria e agli atti di ammissione della stessa

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante e aggiudicataria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, seconda classificata, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto relativo alla fornitura di zafferano, chiedendo anche l’accertamento del diritto all’aggiudicazione, la declaratoria di inefficacia del contratto e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Con il primo motivo, articolato in quattro profili, ha dedotto la violazione dell’art. 100 del d.lgs. 36/2023 e dell’art. 7.3 del disciplinare, nonché eccesso di potere, sostenendo che l’aggiudicataria non avesse dimostrato il requisito di capacità tecnica e professionale consistente nell’avere eseguito, nel triennio 2022-2024, forniture analoghe per un importo complessivo almeno pari a 143.000 euro. In particolare, ha contestato: l’insufficienza della dichiarazione resa dal committente privato Camst; l’inidoneità delle forniture dichiarate perché non analoghe alla fornitura di zafferano; la presunta genericità o non veridicità delle dichiarazioni e dell’offerta; l’indicazione degli importi al lordo dell’IVA. La ricorrente ha inoltre rilevato che, sottraendo da una fattura del 2022 gli importi relativi a prodotti non alimentari, il valore complessivo sarebbe sceso sotto la soglia minima. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell’art. 17, comma 5, del d.lgs. 36/2023, sostenendo che la stazione appaltante non avesse verificato adeguatamente il possesso dei requisiti prima dell’aggiudicazione.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente respinto. Quanto al primo profilo, il TAR ha ritenuto conforme al disciplinare la dichiarazione del committente privato, poiché indicava oggetto, periodo e importi delle forniture per ciascuna annualità. La prescrizione di caricare documenti separati in formato PDF è stata qualificata come mera modalità informatica, non prevista a pena di esclusione. Le fatture prodotte in giudizio hanno comunque confermato il possesso del requisito: pur considerando la contestazione relativa al 2022, gli importi effettivamente documentati per il 2023 e il 2024 consentivano di superare la soglia triennale di 143.000 euro. Tale produzione non ha modificato l’offerta, ma ha comprovato un requisito già posseduto al momento della partecipazione; il criterio del minor prezzo escludeva inoltre modifiche all’offerta economica. Il Collegio ha richiamato l’orientamento favorevole al soccorso istruttorio e al suo esercizio anche dopo l’aggiudicazione e nel giudizio, quando si tratti di documentare circostanze preesistenti senza alterare la par condicio. Il secondo profilo è stato respinto perché la nozione di fornitura analoga non coincide con quella di fornitura identica. L’analogia deve essere valutata in rapporto all’oggetto concreto dell’appalto e, trattandosi della fornitura di zafferano già confezionato, è sufficiente una precedente esperienza nella fornitura e distribuzione di prodotti alimentari, condimenti, aromi e spezie. Il terzo profilo è stato respinto per le medesime ragioni. Il quarto profilo, relativo all’IVA, è stato ritenuto apodittico e comunque smentito dalle fatture, che dimostravano la riferibilità degli importi al netto dell’imposta. Anche il secondo motivo è stato respinto: il disciplinare richiedeva la dichiarazione del committente privato e la stazione appaltante aveva verificato tale documentazione, chiedendo altresì scheda tecnica e campione del prodotto. Le valutazioni sul possesso dei requisiti costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di errori manifesti, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, non ravvisati nel caso concreto. Sono state respinte tutte le domande di annullamento, aggiudicazione, inefficacia contrattuale e risarcimento. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità e peculiarità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    La gara è stata indetta con procedura aperta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 108, comma 3, d.lgs. 36/2023

    Il criterio di aggiudicazione adottato era quello del minor prezzo.

  • art. 7.3 del disciplinare di gara

    La lex specialis richiedeva forniture analoghe nel triennio 2022-2024 per un importo complessivo minimo di 143.000 euro e consentiva la comprova mediante attestazioni del committente privato indicanti oggetto, importo e periodo di esecuzione.

  • art. 100 d.lgs. 36/2023

    È stato invocato dalla ricorrente in relazione ai requisiti di capacità tecnica e professionale; il TAR ha ritenuto comprovato il requisito dell’aggiudicataria.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    Il Collegio lo ha richiamato per escludere un approccio formalistico e ammettere la documentazione successiva relativa a circostanze preesistenti, purché non si modifichi l’offerta e sia rispettata la par condicio.

  • art. 3 d.lgs. 36/2023

    Il principio di accesso al mercato impone di interpretare la nozione di forniture analoghe come similitudine e non identità, evitando restrizioni ingiustificate della concorrenza.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    La censura relativa alla mancata verifica dei requisiti prima dell’aggiudicazione è stata respinta, poiché la stazione appaltante aveva svolto i controlli richiesti dalla lex specialis e acquisito ulteriori elementi sul prodotto.

  • art. 6 l. 241/1990

    È stato richiamato quale fondamento generale della direttiva antiformalistica sottesa al soccorso istruttorio.

Massime di principio

  • La comprova di un requisito di capacità tecnica e professionale deve essere valutata secondo le modalità previste dalla lex specialis; quando il disciplinare consente un’attestazione del committente privato con indicazione di oggetto, importo e periodo, non è necessaria la produzione di ogni singola fattura, salvo che la documentazione successiva serva a verificare una circostanza già esistente e non a modificare l’offerta.
  • La produzione, anche nel giudizio e dopo l’aggiudicazione, di documenti ulteriori è ammissibile quando dimostri il possesso originario di un requisito di partecipazione, non modifichi l’offerta e non alteri la par condicio tra i concorrenti; il soccorso istruttorio non può invece essere utilizzato per integrare ex post un requisito originariamente inesistente o per modificare il contenuto dell’offerta.
  • La nozione di forniture analoghe non richiede identità merceologica con l’oggetto dell’appalto, ma una similitudine valutata in concreto rispetto alle prestazioni richieste; per una gara avente a oggetto la fornitura di un prodotto alimentare già confezionato, può essere sufficiente l’esperienza nella fornitura e distribuzione di prodotti alimentari, condimenti, aromi e spezie.
  • Le modalità formali di caricamento della documentazione nel sistema informatico di gara non determinano l’esclusione se non sono espressamente previste a pena di esclusione e se la documentazione richiesta è stata comunque resa disponibile alla stazione appaltante per la verifica.
  • Le valutazioni della stazione appaltante sul possesso dei requisiti di partecipazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di errori manifesti, illogicità, irrazionalità, arbitrarietà o palese travisamento dei fatti.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieRequisiti di capacità economica e tecnicaSoccorso istruttorio
IstitutiSoccorso istruttorioDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezza

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