Risoluzione n. 473 del 3/12/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate accoglie l’interpello di una banca che ha acquisito azioni di una società del gruppo debitore tramite escussione di pegno, consentendo di disapplicare il regime delle plusvalenze esenti dell’art. 87 TUIR e di applicare il trattamento fiscale dei crediti estinti previsto dagli artt. 101, comma 5, e 106 TUIR, nei limiti e alle condizioni dell’art. 113 TUIR.
Disapplicazione della participation exemption per partecipazioni acquisite per recupero crediti bancari
Disapplicazione del regime delle plusvalenze esenti per partecipazioni acquisite per recupero crediti bancari
Il documento contiene la risoluzione n. 473/E del 3 dicembre 2008, con cui l’Agenzia delle Entrate valuta l’istanza di interpello presentata da una banca per ottenere la disapplicazione del regime di participation exemption sulle partecipazioni acquisite nell’ambito di un’operazione di recupero crediti. L’oggetto della pronuncia è stabilire se tali partecipazioni possano essere trattate, ai fini fiscali, come crediti estinti.
Fattispecie concreta
La banca ALFA S.p.A., ente creditizio iscritto all’Albo delle Banche, aveva concesso nel 2006 affidamenti a quattro società del Gruppo BETA. Nel 2007 una società del medesimo gruppo, ZETA S.p.A., costituiva in pegno alcune azioni di ETA S.p.A. a garanzia dei crediti della banca.
Successivamente:
- il Consiglio di amministrazione di ALFA revocava tutte le linee di credito concesse al Gruppo BETA;
- la banca escuteva le azioni ETA al prezzo contrattualmente previsto;
- a seguito dell’escussione, ALFA superava la soglia del 15% del capitale sociale della partecipata;
- la banca dichiarava l’intenzione di vendere le partecipazioni acquisite, nel rispetto delle Istruzioni di Vigilanza che impongono la smobilizzazione alla prima favorevole occasione.
La partecipazione non derivava dunque da un investimento ordinario, ma da un intervento finalizzato al recupero dei crediti vantati verso altre società del gruppo debitore.
Quesito della banca e soluzione prospettata
ALFA chiedeva, ai sensi dell’art. 113 TUIR, che alle partecipazioni ETA non si applicasse il regime di cui all’art. 87 TUIR, con conseguente applicazione del trattamento fiscale dei crediti estinti.
Secondo l’istante, ricorrevano le condizioni dell’art. 113, comma 2, TUIR perché:
- l’acquisizione delle partecipazioni era avvenuta per recuperare crediti bancari;
- l’operazione era stata effettuata mediante escussione parziale di garanzie pignoratizie;
- la disciplina speciale era necessaria per evitare una disparità di trattamento rispetto all’ipotesi alternativa del fallimento del debitore, nella quale la banca avrebbe potuto dedurre la perdita su crediti.
La banca ha inoltre dichiarato che, in caso di accoglimento dell’istanza, avrebbe rinunciato nei confronti di ETA alle opzioni per il consolidato nazionale e mondiale e alla trasparenza fiscale ex art. 115 TUIR fino al termine del possesso delle partecipazioni.
Quadro normativo richiamato
La risoluzione richiama l’art. 113 TUIR, che consente agli enti creditizi di chiedere che il regime dell’art. 87 TUIR non si applichi alle partecipazioni acquisite:
- nell’ambito di interventi finalizzati al recupero crediti;
- oppure derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.
Il comma 2 dell’art. 113 indica il contenuto dell’istanza:
- per le acquisizioni per recupero crediti, vanno indicati i motivi di convenienza rispetto ad altre forme di recupero, le modalità e i tempi previsti, e, se si tratta di partecipazioni dirette nella società debitrice, la limitazione dell’operatività agli atti di realizzo e valorizzazione del patrimonio;
- per la conversione di crediti, vanno indicati la temporaneità della difficoltà finanziaria, le prospettive di riequilibrio e le caratteristiche del piano di risanamento;
- va inoltre resa la rinuncia alle opzioni del consolidato e della trasparenza fiscale.
Il comma 3 prevede che, in caso di accoglimento, ai fini degli artt. 101, comma 5, e 106 TUIR, le partecipazioni acquisite siano equiparate ai crediti estinti o convertiti, a condizione che il valore dei crediti sia trasferito alle azioni ricevute.
Sono inoltre richiamati:
- l’art. 87 TUIR, relativo alla participation exemption;
- l’art. 101, comma 5, TUIR, sulle perdite su crediti;
- l’art. 106 TUIR, sulle svalutazioni dei crediti e sugli accantonamenti per rischi su crediti;
- il decreto del Ministro del Tesoro 22 giugno 1993, n. 242632, art. 4, che disciplina le partecipazioni in imprese non creditizie e non finanziarie;
- le Istruzioni di Vigilanza per le Banche della Banca d’Italia, Titolo IV, Capitolo 9, Sezione V.
Valutazione dell’Agenzia sulle condizioni applicative
L’Agenzia osserva che la fattispecie rientra nella lettera a) del comma 2 dell’art. 113 TUIR, poiché ALFA ha acquisito le partecipazioni ETA nell’ambito di un intervento finalizzato al recupero di crediti vantati verso soggetti diversi da ETA stessa.
Pertanto, l’istanza deve contenere:
- i motivi di convenienza dell’escussione rispetto ad altre forme di recupero;
- le modalità e i tempi del recupero.
Nel caso esaminato, la banca ha fornito tali elementi, indicando le ragioni della scelta dell’escussione e le modalità temporali del recupero.
Rilievo delle disposizioni di vigilanza bancaria
La risoluzione evidenzia che, secondo le Istruzioni di Vigilanza:
- le banche possono acquisire partecipazioni dirette nella società debitrice o interessenze detenute dal debitore per recuperare il credito;
- nel caso di acquisizione di interessenze detenute dal debitore, la delibera del consiglio di amministrazione deve essere comunicata alla Banca d’Italia con i principali elementi dell’iniziativa;
- le partecipazioni acquisite per recupero crediti devono essere smobilizzate alla prima favorevole occasione.
ALFA ha prodotto:
- la comunicazione alla Banca d’Italia del 2007 relativa all’operazione di escussione del pegno;
- il riscontro della Banca d’Italia del 2008, che non sollevava obiezioni sulla detenzione temporanea dell’interessenza nel capitale di ETA S.p.A. a fini di tutela del credito.
L’Agenzia valorizza il fatto che l’autorità di vigilanza non abbia sollevato rilievi, ritenendo che ciò sia coerente con le condizioni poste dall’art. 113 TUIR e con la disciplina di vigilanza bancaria.
Parere finale e effetti fiscali
L’Agenzia delle Entrate ritiene accoglibile l’istanza della banca, a condizione che i competenti organi di vigilanza non abbiano sollevato e non sollevino in futuro obiezioni sulla regolarità dell’operazione.
L’accoglimento comporta che:
- alle partecipazioni ETA acquisite per il recupero crediti non si applica l’art. 87 TUIR;
- si applicano gli artt. 101, comma 5, e 106 TUIR;
- in caso di cessione delle partecipazioni, la plusvalenza o minusvalenza va determinata tenendo conto sia del valore fiscale del credito al momento dell’estinzione, sia delle eventuali svalutazioni fiscalmente dedotte.
La pronuncia è resa sulla base di quanto esposto nell’istanza, assumendo verità, completezza ed effettività dei fatti rappresentati.
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