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Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) n. 2310/2026 (prot. n. 160367 del 14 luglio 2026, acquisita dal Comune di Perugia in data 24 luglio 2026 al prot. n. 0168840), avente ad oggetto “interventi di manutenzione straordinaria consistente nella riqualificazione di un’area da destinare a parcheggio di privati” in via del Geranio/via delle Clarisse (C.T. al foglio 235, particella 332); ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, inclusi in particolare: l’autorizzazione paesaggistica n. 573 del 14 dicembre 2017 e la successiva autorizzazione rilasciata dal Comune di Perugia; la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 4 maggio 2015.

Giustizia amministrativa202600298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha respinto la domanda cautelare. La ragione principale è la prima facie inammissibilità dell’impugnazione diretta della SCIA, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato. Il rigetto è stato ulteriormente giustificato dalla sopravvenuta adozione dell’ordine comunale di non effettuare i lavori, che avrebbe fatto venir meno le esigenze cautelari prospettate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

TAR Umbria, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: SCIA relativa a interventi di manutenzione straordinaria per la riqualificazione di un’area da destinare a parcheggio privato, nonché atti presupposti e connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la SCIA acquisita dal Comune di Perugia per interventi di manutenzione straordinaria consistenti nella riqualificazione di un’area da destinare a parcheggio privato, oltre all’autorizzazione paesaggistica, alla successiva autorizzazione comunale e alla deliberazione consiliare presupposta. Il TAR ha rilevato che il contraddittorio non era completo e che ciò impediva la definizione della causa con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. Nella fase cautelare ha inoltre considerato prima facie inammissibile l’impugnazione diretta della SCIA. Ha infine rilevato che le esigenze cautelari sarebbero comunque venute meno per la sopravvenuta adozione, da parte del Comune, di un ordine di non effettuare i lavori.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; sulla base di tale disposizione il TAR ha esaminato e respinto l’istanza cautelare.

  • art. 60 c.p.a.

    La definizione del giudizio in forma semplificata è stata ritenuta preclusa dalla non completezza del contraddittorio.

Massime di principio

  • La domanda cautelare diretta a ottenere la sospensione di una SCIA è prima facie inammissibile quando la SCIA venga impugnata direttamente come autonomo provvedimento amministrativo, secondo l’orientamento giurisprudenziale richiamato dal giudice.
  • La sopravvenuta adozione di un ordine amministrativo che vieti l’esecuzione dei lavori può far venir meno le esigenze cautelari poste a fondamento della richiesta di sospensione degli effetti dell’intervento segnalato.
  • La definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. non può essere disposta quando il contraddittorio processuale non sia completo.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniDecisione e riti specialiTutela cautelare
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTutela del terzoSopravvenuta carenza di interesse

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