Cassazione Civile, Sentenza n. 5632/2020 del 02/03/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società proprietaria di immobili adibiti a scuola pubblica, situati in una zona censuaria indicata nel provvedimento, ha impugnato due avvisi di accertamento catastale relativi ad annualità diverse, con i quali l’Agenzia del Territorio aveva attribuito le rendite agli immobili. In primo grado la Commissione tributaria provinciale di Cosenza ha respinto i ricorsi; la Commissione tributaria regionale della Calabria, riuniti i procedimenti, ha rigettato gli appelli con sentenza depositata il 21 dicembre 2011. La società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Con i primi quattro ha censurato, sotto i profili dell’omessa o insufficiente motivazione, dell’omessa pronuncia e della violazione di legge e delle garanzie del giusto processo, il mancato sindacato e la mancata disapplicazione dei criteri amministrativi di determinazione degli estimi catastali. Sosteneva che le rendite attribuite fossero abnormi rispetto a quelle previste per la seconda zona censuaria e che i criteri fossero illegittimi per eccesso di potere, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta, istruttoria insufficiente e carenza di giustificazione; chiedeva inoltre che fosse riconosciuta l’illegittimità degli avvisi. Con il quinto motivo ha denunciato la violazione dell’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994, assumendo che la rendita, attribuita il 16 aprile 2003 e notificata il 24 maggio 2007, fosse stata comunicata oltre il termine annuale previsto dalla norma.
La decisione
La Corte ha rigettato tutti i motivi e, quindi, il ricorso. I primi quattro motivi, esaminati congiuntamente, sono stati ritenuti infondati: il giudice tributario può disapplicare un regolamento o un atto generale illegittimo rilevante per la decisione, ma la società non aveva indicato specifici vizi di legittimità degli atti presupposti e si era limitata a contestare genericamente l’eccessività dei valori della zona rispetto a quelli della seconda zona, profilo attinente a scelte discrezionali dell’amministrazione non sindacabili in quel giudizio. Anche il quinto motivo è stato rigettato: la notificazione dell’avviso non è requisito di validità dell’atto, ma al più di efficacia della rendita, e l’art. 1, comma 3, del D.M. n. 701 del 1994 non era applicabile al classamento, effettuato nel 1995, anteriormente all’entrata in vigore del decreto. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.600, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Le commissioni tributarie, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all’oggetto dedotto in giudizio, salva l’eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
Il giudice tributario può disapplicare, ai fini della decisione sulla controversia, un regolamento o un atto generale rilevante che ritenga illegittimo, senza annullarlo; nel caso concreto, tuttavia, non erano stati dedotti specifici vizi di legittimità.
art. 1, comma 3, D.M. n. 701 del 1994
Ed infatti, premesso che la notifica dell’avviso di accertamento non costituisce requisito di validità dell’atto ma semmai di efficacia della rendita, il D.M. n. 701 del 1994, art. 1, comma 3, non è applicabile alla fattispecie de qua trattandosi di classamento effettuato nel 1995, quindi prima della sua entrata in vigore.
La disposizione non si applica a un classamento effettuato prima della sua entrata in vigore; inoltre la notificazione dell’avviso di accertamento non incide sulla validità dell’atto, ma semmai sull’efficacia della rendita.
Massime di principio
- Il giudice tributario può disapplicare, limitatamente alla controversia e senza annullarlo, un regolamento o un atto generale illegittimo che sia rilevante per la decisione; la richiesta deve però individuare specifici vizi di legittimità e non può risolversi nella generica contestazione dell’opportunità o dell’eccessività delle valutazioni amministrative.
- La contestazione dei valori catastali non consente il sindacato del giudice tributario su scelte discrezionali dell’amministrazione quando si risolva in una censura generica di eccessività e non individui concreti vizi di legittimità dell’atto.
- La norma che disciplina il termine per la notificazione della rendita catastale non si applica a un classamento effettuato prima della sua entrata in vigore.
- La notificazione dell’avviso di accertamento catastale non costituisce requisito di validità dell’atto, ma può incidere sull’efficacia della rendita.
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